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L’esenzione non spetta per la successione nell’azienda affittata

L’esenzione non spetta per la successione nell’azienda affittata

Non può essere soddisfatto il requisito della continuazione dell’attività di impresa

La morte dell’imprenditore individuale che abbia, in passato, affittato l’unica azienda, può comportare qualche “sorpresa” nell’applicazione dell’imposta sulle successioni.
Ove l’erede fosse il coniuge o un discendente del defunto, infatti, ci si potrebbe aspettare che possa trovare applicazione l’esenzione da imposta sulle successioni di cui all’art. 3 comma 4- del DLgs. 346/90, ma, come si illustrerà a breve, l’esenzione, nella stra-grande maggioranza dei casi non potrà trovare applicazione.
Si ricorda che l’art. 3 comma 4- del DLgs. 346/90 prevede un’esenzione, a determinate condizioni, per i trasferimenti di aziende e di partecipazioni sociali operati a favore del coniuge o dei discendenti del defunto.
In particolare, per quanto concerne i trasferimenti di azienda, l’esenzione opera a condizione che:
- l’erede dell’azienda sia il coniuge o un discendente del defunto;
- i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Se la prima delle due condizioni sopra individuate può ben essere soddisfatta in relazione alla successione nell’azienda data in affitto, la seconda condizione risulta di più difficile avveramento nel caso dell’azienda affittata, atteso che l’esercizio dell’attività di impresa da parte dell’erede è impedito dal fatto che l’azienda sia data in affitto a terzi.
La morte dell’imprenditore individuale che abbia affittato l’azienda non comporta la risoluzione del contratto di affitto. Infatti, l’art. 1627 c.c. prevede il diritto di recesso, da esercitare entro 3 mesi, in caso di morte dell’affittuario, ma nulla prevede in caso di morte del locatore, sicché, in tale ultima ipotesi, trovano applicazione le regole generali, in base alle quali gli eredi subentrano a titolo universale in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al defunto (gli eredi e l’affittuario potrebbero accordarsi per la risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato dal defunto – nel rispetto della disciplina legale e pattizia – ma tale risoluzione, essendo intervenuta tra gli eredi e l’affittuario, decorre sempre e comunque da un momento successivo all’apertura della successione, atteso che la stipula di un accordo tra eredi del locatore e affittuario presuppone l’avvenuta successione degli eredi nel contratto di affitto).
Solo se l’erede è l’affittuario la condizione è soddisfatta
Quindi, l’erede dell’imprenditore defunto, in caso di successione nell’azienda data in affitto, essendo subentrato nel contratto di affitto, percepisce i canoni d’affitto ma non esercita l’attività di impresa, anche ove possieda la qualifica di imprenditore in virtù della titolarità di una diversa azienda.
In breve, la condizione della “prosecuzione” dell’attività di impresa (richiesta dall’art. 3 comma 4-per l’esenzione dall’imposta sulle successioni) risulta soddisfatta, in ipotesi di successione nell’azienda data in affitto, nel solo caso (piuttosto peculiare) in cui l’erede (coniuge o un discendente del defunto) fosse già l’affittuario dell’azienda medesima. In tal caso, infatti, la concentrazione del ruolo di locatore e di conduttore dell’azienda estingue il contratto di affitto, sicché l’erede può proseguire l’esercizio dell’azienda.
Invece, nella maggior parte dei casi, in ipotesi di morte dell’imprenditore individuale che abbia dato in affitto l’unica azienda, l’esenzione di cui all’art. 3 comma 4- del DLgs. 346/90 non può trovare applicazione, per il semplice fatto che l’affitto esclude a priori che l’erede possa “proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa” per i 5 anni successivi.

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