Visto di conformità al bivio tra rimborso dei crediti IVA e compensazione
Il limite di 15.000 euro non comprende i crediti IVA trimestrali che sono stati utilizzati in compensazione
In presenza di crediti IVA trimestrali evidenziati nei modelli TR del 2015, con la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2015 si può porre il problema dell’apposizione del visto di conformità.
L’art. 10 del DL 78/2009 ha infatti introdotto l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito di importo superiore a 15.000 euro da utilizzare in compensazione del modello F24, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo legale dei conti ai sensi dell’art. 2409- c.c. (es. revisore contabile), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Inoltre, per effetto dell’art. 10 del DL 78/2009 e dell’art. 8 del DL 16/2012, la compensazione nel modello F24 dei crediti
IVA di importo superiore a 5.000 euro annui comporta:
- la presentazione preventiva della dichiarazione annuale o del modello TR e l’effettuazione della compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo;
- l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione del credito IVA, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
IVA di importo superiore a 5.000 euro annui comporta:
- la presentazione preventiva della dichiarazione annuale o del modello TR e l’effettuazione della compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo;
- l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione del credito IVA, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010 n. 1 (§ 2), il suddetto limite di 5.000 o 15.000 euro:
- è riferito all’anno di maturazione del credito IVA e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;
- è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale);
- in relazione ai crediti IVA trimestrali, è riferito all’ammontare complessivo dei crediti maturati nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta;
- non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA.
- è riferito all’anno di maturazione del credito IVA e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;
- è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale);
- in relazione ai crediti IVA trimestrali, è riferito all’ammontare complessivo dei crediti maturati nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta;
- non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA.
La successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 aprile 2011 n. 16 (§ 1.2) ha precisato che i crediti IVA trimestrali rappresentano un plafond distinto rispetto al credito IVA annuale, anche se sono relativi alla medesima annualità.
La suddetta circolare n. 1/2010 (§ 2.2) ha inoltre chiarito che la compensazione di crediti IVA trimestrali di importo superiore a 15.000 euro non comporta l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello TR.
La suddetta circolare n. 1/2010 (§ 2.2) ha inoltre chiarito che la compensazione di crediti IVA trimestrali di importo superiore a 15.000 euro non comporta l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello TR.
L’art. 13 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175, sostituendo l’art. 38- del DPR 633/72, ha invece previsto nuove modalità per l’esecuzione dei rimborsi IVA. La nuova disciplina prevede che i rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di “rischio” di cui all’art. 38- comma 4 del DPR 633/72, sono eseguiti senza prestazione della garanzia patrimoniale, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:
- presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, recante il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo contabile;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso di determinate caratteristiche soggettive da parte del contribuente.
- presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, recante il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo contabile;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso di determinate caratteristiche soggettive da parte del contribuente.
Compensazioni e rimborsi con regole differenti
La nuova disciplina dei rimborsi si applica anche ai crediti trimestrali. Pertanto, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014 n. 32 (§ 2.2.1):
- le richieste di rimborso infrannuale (modelli TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al fine dell’erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia;
- il limite di 15.000 euro deve intendersi riferito all’intero periodo d’imposta.
- le richieste di rimborso infrannuale (modelli TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al fine dell’erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia;
- il limite di 15.000 euro deve intendersi riferito all’intero periodo d’imposta.
La suddetta circolare propone il seguente esempio: se viene presentata un’istanza di rimborso infrannuale per un importo di 10.000 euro senza apposizione del visto di conformità e, successivamente, per il medesimo periodo d’imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 6.000 euro, l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta.
La circolare n. 32/2014 (§ 2.2.1) ha inoltre chiarito che:
- l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito; pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l’importo del credito IVA richiesto in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto di conformità, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro;
- l’apposizione sulla dichiarazione IVA del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva.
- l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito; pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l’importo del credito IVA richiesto in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto di conformità, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro;
- l’apposizione sulla dichiarazione IVA del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva.
In relazione ai crediti IVA trimestrali, pertanto, l’obbligo del visto di conformità (o della dichiarazione alternativa) è previsto per il rimborso, a seguito del nuovo art. 38- del DPR 633/72, e non anche ai fini della compensazione, per la quale rimane ferma la disciplina di cui ai citati artt. 10 del DL 78/2009 e 8 del DL 16/2012, che non è stata modificata dal DLgs. 175/2014, come peraltro confermato dalle istruzioni al nuovo modello TR (approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2015 n. 39968).
In relazione allo stesso periodo d’imposta, la sommatoria tra crediti trimestrali e credito annuale, ai fini del superamento della soglia di 15.000 euro, deve quindi ritenersi applicabile solo qualora si tratti di importi chiesti a rimborso e non anche di importi compensati, stante la differente disciplina esistente.
Tant’è che laddove la citata circolare n. 32/2014 parla di “unicità” del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, fa riferimento solo alla dichiarazione annuale e non anche all’istanza trimestrale, poiché solo in tale caso il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa può riguardare sia la compensazione che il rimborso del credito IVA, fermo restando le diverse modalità di determinazione del limite di 15.000 euro come sopra illustrato.
Tant’è che laddove la citata circolare n. 32/2014 parla di “unicità” del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, fa riferimento solo alla dichiarazione annuale e non anche all’istanza trimestrale, poiché solo in tale caso il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa può riguardare sia la compensazione che il rimborso del credito IVA, fermo restando le diverse modalità di determinazione del limite di 15.000 euro come sopra illustrato.
Pertanto, ai fini della compensazione, poiché non esiste un autonomo credito trimestrale riferito al quarto trimestre dell’anno, in quanto tale credito confluisce nella dichiarazione IVA annuale e deve quindi essere considerato come credito annuale, soggetto ad un plafond distinto, se tale credito annuale non supera il limite di 15.000 euro, la dichiarazione IVA non deve essere munita del visto di conformità (o della dichiarazione alternativa) poiché non rilevano le compensazioni già effettuate dei crediti relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno d’imposta, in quanto, a differenza dei rimborsi, le compensazioni dei crediti trimestrali non sono mai soggette al visto di conformità (o alla dichiarazione alternativa).