ULTIME
NOVITÀ DALL’INPS PER IMPRESE
E
LIBERI PROFESSIONISTI
- Depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
- Contrasto alle compensazioni indebite nel Modello F24
- «Garanzia Giovani»: fruizione dei benefici dopo il Decreto n. 385/II/15
L’articolo prende
in esame le principali novità Inps rivolte a imprese e liberi
professionisti. Nello specifico diamo largo spazio al Messaggio Inps
22.2.2016, n. 804, Messaggio Inps 23.2.2016, n. 853 e Circolare Inps
16.2.2016, n. 32. Il Messaggio Inps del 22 febbraio 2016,
n. 804 illustra il contenuto della disposizione normativa di
cui all’art. 3, co. 6, D.Lgs. 8/2016 che ha depenalizzato
parzialmente il reato di mancato versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali. Dal 6 febbraio
u.s., non è più perseguibile penalmente l’omesso versamento, fino
ad un massimo di € 10.000 annui, delle ritenute previdenziali
operate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti. L’Inps e
l’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto uno specifico protocollo
d’intesa finalizzato a contrastare le frodi
contributive/fiscali e, in particolare, attraverso l’incrocio
delle rispettive banche dati, l’istituzione di tavoli tecnici
congiunti a livello nazionale e regionale e la pianificazione di
controlli da svolgersi in modo coordinato sulla base di nuove
metodologie di analisi ed elenchi di situazioni anomale condivise, il
crescente fenomeno delle compensazioni fraudolente tra crediti e
debiti. L’Istituto previdenziale, da ultimo, con il
Messaggio del 23 febbraio 2016, n. 853 ha fornito alle
proprie strutture territoriali le prime istruzioni
operative. In ultima analisi vengono affrontate le novità
contenute nella Circolare Inps n. 32 del 16 febbraio che offre
indicazioni in merito all'incentivo all’assunzione di giovani
ammessi al programma Garanzia giovani a seguito dell'emanazione del
decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 385/II/2015 del 24
novembre 2015.
1.
Depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali
Il D.Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, attuativo della L. 28 aprile 2014, n. 67, con la quale il
Parlamento ha conferito delega al Governo per la riforma della
disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale
introduzione di sanzioni amministrative e civili, ha previsto la
depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e
previdenza obbligatoria, modificando in maniera significativa le
norme sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale. Il
Legislatore delegato fa salvi dalla trasformazione in illeciti
amministrativi, in materia di lavoro, soltanto i reati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento normativo in
argomento, infatti, fa espressamente salvi dalla trasformazione in
illeciti amministrativi alcuni reati socialmente deplorevoli in
materia di igiene e sicurezza (elencati nell’allegato al
provvedimento) come quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 (testo unico
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) e dalla L. 257/1992 (norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto).
Nell'ambito delle
fattispecie oggetto dell'intervento, l'art. 3 disciplina un cospicuo
numero di reati che hanno nel tempo trovato la loro regolamentazione
fuori dal codice penale. In particolare, per quel che ci occupa, il
co. 6, sostituisce il testo dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983
convertito, con modificazioni, dalla L. 638/1983, con riferimento
alla rilevanza sanzionatoria degli omessi versamenti dei contributi
previdenziali, per la quota corrispondente alle ritenute operate nei
riguardi dei lavoratori, prevedendo la depenalizzazione del reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere versate e non
possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal
datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali
ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a
carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo
attivo a favore del datore di lavoro.
Il suddetto art. 2,
puniva con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro
1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse
le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati che lavorano alle sue
dipendenze, senza provvedere al dovuto versamento all’Inps.
Il riscritto art. 2,
co. 1 bis, D.L. 463/1983, diviene il seguente: «L‘omesso
versamento delle ritenute di cui al co. 1, per un importo superiore a
10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con
la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a
10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro
10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al
versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della
notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».
Il novellato testo
normativo, in vigore dal 6 febbraio 2016, opera adesso un distinguo
legato al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro,
confermando la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni
congiunta alla multa fino a euro 1.032 per i soli omessi versamenti
di importo superiore a euro 10.000 annui. In tutti i casi in cui
l’importo della contribuzione omessa non supera i 10.000 euro per
anno, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. In entrambi i casi il datore di
lavoro non è punibile con la sanzione penale per le omissioni più
gravi e non è assoggettabile neppure alla sanzione amministrativa
per quelle sotto soglia, se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
| NUOVE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE DI CUI ALL'ART. 2, CO. 1 BIS, D.L. 463/1983 |
In
caso di omissione al versamento di ritenute previdenziali ed
assistenziali, per un importo massimo di 10.000 euro, si pagherà
una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Per evitare
la sanzione, l’azienda dovrà versare la contribuzione omessa
entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’accertamento della violazione.
|
In
caso di omissione al versamento di ritenute previdenziali ed
assistenziali, per un importo superiore a 10.000 euro, resta
l’illecito penale che prevede la reclusione fino a 3 anni e una
multa fino a 1.032 euro. Per evitare l’illecito penale l’azienda
dovrà versare la contribuzione omessa entro 3 mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell’accertamento della
violazione.
|
La distinzione fra
reato e illecito amministrativo, riguarda sia i collaboratori
coordinati e continuativi, sia i lavoratori agricoli, interessando la
novella legislativa tanto l’art. 1, co. 1172, L. 296/2006 che ha
esteso la fattispecie illecita dell’art. 2, co. 1-bis, D.L.
463/1983 all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori subordinati in agricoltura, quanto l’art. 39, L.
183/2010 che ha esteso l’illecito all’omesso versamento delle
ritenute operate sui compensi dei titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione
separata Inps di cui all'art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.
Prassi
amministrativa
L’iter
amministrativo previsto dall’art. 2, D.L. 463/1983, prevede le
seguenti fasi: accertamento della violazione; contestazione o
notificazione della stessa al datore di lavoro; tre mesi di tempo
concessi a quest’ultimo per provvedere al versamento del dovuto.
Decorso tale termine, durante il quale la prescrizione del reato
rimane sospesa, la denuncia viene trasmessa all’autorità
giudiziaria che dichiara la non punibilità del datore di lavoro nel
caso abbia provveduto nel termine al versamento ovvero dispone, in
caso contrario, la prosecuzione del processo. L’ipotesi delittuosa
in trattazione integra una particolare forma di appropriazione
indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria
l’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti, in
assenza della quale il reato non è configurabile. Il termine
«ritenuta», secondo costante interpretazione
giurisprudenziale, indica «il fatto di trattenere, per varie
ragioni o scopi, parte di una somma dovuta come stipendio, compenso
od altro emolumento», con la ovvia conseguenza che difficilmente
può configurarsi una ritenuta senza effettivo pagamento della somma
dovuta ai lavoratori. Il reato o l’omissione si realizza alla
scadenza del termine per il versamento delle ritenute stesse e non è
punibile nel caso di versamento dei contributi dovuti entro il
termine di tre mesi dal ricevimento della contestazione da parte
dell’Inps o della Direzione Territoriale del Lavoro. Ai fini del
computo del termine trimestrale per il pagamento, integrante la causa
di non punibilità di cui all’art. 2 co. 1-bis, è richiesta
l’effettiva sicura conoscenza, da parte del soggetto tenuto al
versamento della contribuzione, dell’accertamento previdenziale
svolto nei suoi confronti. L’ente previdenziale ha quindi l’obbligo
di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica
dell’accertamento delle violazioni e attendere il decorso dei tre
mesi in assenza di adempimento, prima di trasmettere la notizia di
reato all’ufficio del Pubblico Ministero. Sarà, quindi, cura dello
stesso P.M. e, di seguito, del giudice, verificare che l’imputato
sia stato posto concretamente in condizione di avvalersi della causa
di non punibilità. La contestazione effettuata dall’Inps, per
essere valida, deve, necessariamente, indicare l’importo delle
somme corrispondenti alle contribuzioni omesse e i periodi cui tali
omissioni si riferiscono. Invero, la notifica dell’accertamento,
per essere valida, non deve essere generica e non deve limitarsi ad
indicare soltanto il periodo durante il quale non sarebbero state
versate le contribuzioni, ma deve necessariamente indicare l’importo
delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, con invito a
pagarle e messa in mora del datore di lavoro ed, infine, contenere
l’avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi
indicate comporta la punibilità per il reato. Il datore di lavoro
risponde sempre e comunque ed è punibile per concorso in omesso
versamento delle ritenute previdenziali anche qualora abbia dato
incarico ad un terzo che poi non lo ha fatto.
Regime
intertemporale
Il D.Lgs. 8/2016
prevede espressamente l'applicazione retroattiva delle
sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie
sanzioni penali. L’art. 8, co. 1, statuisce che le nuove norme
che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti
irrevocabili. In tal caso, il successivo co. 3 dello stesso art. 8,
stabilisce che ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 8/2016, in ossequio al principio del favor rei,
non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per
un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta
per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’art.
135 del codice penale, pari a 250 euro o frazione di pena pecuniaria
per ogni giorno di pena detentiva.
Il successivo art.
9, disciplina le modalità ed i tempi per la trasmissione, da parte
dell’autorità giudiziaria, degli atti dei procedimenti penali
relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi all’autorità
amministrativa competente ai fini dell’applicazione della normativa
di cui trattasi. Viene previsto che entro 90 dalla data di entrata in
vigore del decreto, devono essere trasmessi all’autorità
amministrativa competente tutti gli atti relativi a procedimenti
depenalizzati, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per
altra causa alla medesima data.
Se l'azione penale
non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è
disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di
procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle
notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il
pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di
procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la
accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di
procedimenti. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice
pronuncia, ai sensi dell'art. 129, Codice di procedura penale,
sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità
amministrativa competente. Quando è stata pronunciata sentenza di
condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto
non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai
soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che
concernono gli interessi civili. L’autorità amministrativa
competente deve notifica gli estremi della violazione agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
| DEPENALIZZAZIONE dell'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI |
Il
D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, prevede una generica
depenalizzazione di tutte le violazioni (non soltanto riferibili
al mondo del lavoro ma anche ad altri e diversi settori) per le
quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
|
L’art.
3, co. 6, D.Lgs. 8/2016 sostituisce il co. 1 bis, art. 2,
D.L. 463/1983, che contiene le sanzioni previste in caso di omesso
versamento, da parte del datore di lavoro, della quota di
contributi previdenziali a carico dei lavoratori (ivi compresi
quelli relativi ai co.co.co. e iscritti alla gestione separata
Inps).
|
L’art.
2, co. 1, D.L. 463/1983 prevede che le ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti debbono essere versate e non possono essere
portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro
ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed
assistenziali, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi
contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate
risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
|
La
vecchia disposizione normativa puniva sempre con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032, l’omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate
dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
|
La
novellata disposizione normativa stabilisce che:
|
Il
datore di lavoro non è punibile né assoggettabile alla sanzione
amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro
3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione.
|
Per
il principio del «favor rei» e per espressa previsione
del D.Lgs. 8/2016 le disposizioni che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
|
2.
Contrasto alle compensazioni indebite nel Modello F24
L’art. 17, D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241, modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 19
novembre 1998, n. 422 e poi dalla lett. a), co. 1, art. 10, D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, ha introdotto il sistema del versamento unificato
delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato,
alle Regioni ed agli enti previdenziali prevedendo la possibilità di
compensare situazioni debitorie e creditorie riferite ai diversi enti
destinatari dei versamenti unificati effettuati con il Modello «F24».
Tipologie
di compensazione
Tutto ciò che è
oggetto di versamento con il Modello F24 può essere oggetto di
compensazione con crediti spettanti al contribuente. La compensazione
dei crediti prevede due modalità operative: la prima, detta
«verticale», consente di recuperare crediti sorti in periodi
precedenti con debiti della stessa imposta; la seconda, detta
«orizzontale», dà la facoltà di compensare debiti e crediti anche
nei confronti di diversi enti impositori (Erario, Inps, Enti locali,
Inail ecc.). I crediti potenzialmente «compensabili», non chiesti a
rimborso, devono tuttavia risultare da dichiarazioni e denunce
periodiche. La compensazione orizzontale può avvenire senza nessun
vincolo di priorità e riguardare: imposte diverse nell’ambito
dello stesso ente; versamenti dovuti ad un ente e crediti vantati nei
confronti di un altro ente impositore.
Il contribuente può
avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle
sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
- in compensazione ai sensi del suddetto D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il Modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel Modello di dichiarazione ovvero anche nel Modello F24.
LIMITI
ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
|
La
compensazione orizzontale può avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione successiva, nel limite massimo,
per ciascun anno solare, di euro 700.000,00; limite elevato a 1
milione di euro per le imprese subappaltatrici nel settore edile
con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno
l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto
(applicazione dell'inversione contabile o «reverse charge»).
|
Modalità
di presentazione dell’F24
L’art. 11, co. 2,
D.L. 24 aprile 2014, n. 66 conv. con modif. dalla L. 23 giugno 2014,
n. 89, prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i
limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, che i
versamenti di cui all'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero i
versamenti dovuti dai contribuenti titolari di partita Iva e che
eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e
degli Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, sono
eseguiti:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.
PRESENTAZIONE
del MODELLO F24
| TIPOLOGIA MODELLO F24 |
CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA |
CONTRIBUENTI CON PARTITA IVA |
| F24 con saldo a zero per effetto di compensazioni |
Esclusivamente
con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
|
Esclusivamente
con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
|
| F24 con saldo positivo (di qualsiasi importo) ma comprendente compensazioni |
Home
banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
|
Home
banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
|
| F24 senza compensazioni con saldo finale superiore a 1.000 euro |
Home
banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
|
Home
banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
|
| F24 senza compensazioni con saldo finale non superiore a 1.000 euro |
Presentazione
cartaceo in banca/posta, home banking o servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate
|
Home
banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
|
In linea generale, i
versamenti con Modello F24 cartaceo possono a essere effettuati,
presso gli sportelli degli intermediari della riscossione
convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della
riscossione), dai soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in
cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione,
somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro.
Compensazioni
indebite e Durc
Con il Messaggio n.
853 del 26 febbraio u.s., la Direzione Centrale Entrate dell’Inps
ha fornito alle proprie strutture territoriali le istruzioni
amministrative e contabili per una corretta ed uniforme gestione del
recupero degli importi riferiti a compensazioni di cui sia stata
accertata l’illegittimità da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il messaggio, in maniera esplicita, chiarisce che il concreto
accertamento di tale esposizione debitoria, ai sensi dell’art. 3,
co. 2, lett. c), Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali 30 gennaio 2015, recante in epigrafe «Semplificazione in
materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)»,
è condizione di attestazione della irregolarità ai fini del
rilascio del Durc ON LINE. Infatti, una volta intervenuta la
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’illegittimità
della compensazione effettuata dal contribuente ai sensi della
richiamata norma, l’esposizione debitoria, che in tal modo si viene
a determinare, legittima la dichiarazione della irregolarità.
SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
|
Art.
3, co. 2, lett. c) - Requisiti di regolarità
La
regolarità sussiste comunque in caso di:
c)
crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito, nelle forme
previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti
preposti alla verifica e che sia stata accettata dai
medesimi Enti.
|
In presenza di una
richiesta di Durc effettuata da parte di un soggetto contribuente che
abbia pagato tutta o parte della contribuzione mediante compensazioni
di cui sia stata accertata l’illegittimità, la verifica
automatizzata posta in essere dall’Istituto di Previdenza
evidenzierà l’irregolarità e provvederà a comunicarla al
contribuente attraverso l’immediata notificata dell’invito a
regolarizzare. L’emissione dell’invito a regolarizzare unitamente
ad eventuali ulteriori irregolarità, riporterà l’importo dei
contributi «inefficaci» maggiorato delle sanzioni civili calcolate
nella misura prevista dall’art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000,
dalla data di scadenza del periodo addebitato.
Di fronte a tale
situazione il contribuente avrà due possibilità per sanare
l’irregolarità:
- ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito compensato, attraverso il versamento all’Agenzia delle Entrate di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorata dell’importo delle sanzioni di cui all’art. 27, co. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- effettuare all’Inps un versamento pari alla contribuzione rivelatasi inefficace (per effetto dell’accertamento dell’illegittimità della/e compensazione/i) maggiorata delle sanzioni civili calcolate nella misura prevista dall’art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000 ed espressamente indicate nello stesso invito a regolarizzare.
Nel primo caso il
contribuente dovrà presentare alla sede Inps territorialmente
competente la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione
presso l’Agenzia delle Entrate che sarà opportunamente verificata
dalla stessa sede Inps secondo le modalità concordate ai tavoli
tecnici regionali creati con l’Agenzia delle Entrate. In altri
termini, qualora, all’atto della verifica Inps, sia data
dimostrazione da parte del contribuente dell’intervenuta
regolarizzazione presso l’Agenzia delle Entrate (confermata previo
contatto diretto Inps-A.E.), e in assenza di ulteriori esposizione
debitorie, l’Istituto previdenziale provvederà ad attestare la
regolarità della posizione (Durc positivo).
La regolarizzazione
effettuata versando all’Inps quanto dovuto, in assenza di ulteriori
esposizione debitorie, farà sì che all’atto della verifica Inps
sarà attestata la regolarità della posizione (Durc positivo) ma non
potrà ritenersi estinta la relativa violazione fiscale restando in
capo all’Agenzia delle Entrate il potere di recuperare le maggiori
sanzioni dovute ai sensi del dell’art. 27, co. 18, D.L. 29
novembre, 2008, n. 185. Tale disposizione normativa prevede che
l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento
delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento
per cento della misura dei crediti stessi.
3.
«Garanzia Giovani»: fruizione dei benefici dopo il Decreto n.
385/II/15
Il Decreto
Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, pubblicato in data
15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rettificato il precedente
decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, con il quale è stato
originariamente disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei
giovani ammessi al cosiddetto «Programma Garanzia Giovani» e,
contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n.
169 del 28 maggio 2015. Insieme alle novità introdotte, di seguito,
si tratteggia la normativa e la prassi da rispettare per l’effettiva
fruizione dell’incentivo.
Normativa
e prassi di riferimento
Con la Decisione C
(2014) 4969 dell’11/07/2014, l’Unione Europea ha approvato il
«Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»,
c.d. Programma «Garanzia Giovani», finalizzato a favorire
l'occupazione giovanile. Con la «Garanzia Giovani» lo Stato
italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un
insieme di azioni, la cui concreta attuazione coinvolge alcune
Regioni e la provincia Autonoma di Trento.
Una di queste azioni
è costituita dalla previsione, nel limite di risorse stanziate, di
un incentivo per le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che
non studiano e non lavorano. Con Decreto Direttoriale dell’8 agosto
2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
disciplinato il suddetto incentivo ed ha previsto che lo stesso sia
gestito direttamente dall’Inps.
Lavoratori
ai quali spetta l’incentivo
L’incentivo di cui
trattasi può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati per
l’assunzione di giovani registrati al Programma tramite iscrizione
al portale www.garanziagiovani.gov.it. Possono registrarsi al
Programma dianzi detto i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 non
inseriti in un percorso di studi, non occupati (ai sensi del D.Lgs.
181/2000) né inseriti in un percorso di formazione (in conformità
con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13).
I minorenni possono
registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e
formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno
della registrazione al «Programma», il giovane non ha ancora
compiuto il trentesimo anno di età. Dopo che la registrazione è
stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini
dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane
abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione;
l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il
trentesimo anno di età è stato già compiuto. Dopo che la
registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione
dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella
condizione di «NEET» anche nel momento dell’assunzione.
PROCEDIMENTO
DI REGISTRAZIONE AL «PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI»
|
Il
giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di
adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità
telematica; il modulo è disponibile presso il portale
www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate.
|
Un
centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a
svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il
giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le
iniziative da svolgere in suo favore.
|
In
fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il
soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice
(detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni
fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca
di un’occupazione; le 4 classi previste, sono elencate di
seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati
dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:
|
Al
termine dei colloqui individuali, il giovane «profilato» viene
«preso in carico» dal centro per l’impiego o dal soggetto
privato accreditato.
|
La
registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e
la classe di profilazione attribuita vengono trascritte
informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero
del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata
alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore.
|
Rapporti
incentivati
L’incentivo spetta
per le assunzioni, comprese quelle a scopo di somministrazione,
effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017 riferite a
rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a
sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta
anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un
orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale. Il
rapporto di lavoro, per essere incentivato, deve svolgersi in una
delle seguenti regioni: Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia,
Calabria, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana,
Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise e
nella Provincia Autonoma di Trento. Ai fini della spettanza
dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro – se viene
mutata – rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia
autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato.
L’incentivo spetta
anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia
di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale
di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione
del Programma «Garanzia Giovani» nei confronti dello specifico
giovane.
Misura
dell’incentivo
L’ammissibilità e
l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di
profilazione attribuita al giovane ammesso al programma e dal
contratto di lavoro stipulato. Nel prospetto riportato di seguito
vengono indicati gli importi del beneficio connessi a ciascuna classe
di profilazione e tipologia di assunzione.
«GARANZIA
GIOVANI» – CLASSE DI PROFILAZIONE
|
||||
| RAPPORTO DI LAVORO | CLASSE DI PROFILAZIONE | |||
| 1 bassa | 2 media | 3 alta | 4 molto alta | |
Rapporto
a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e
inferiore a dodici mesi
|
-
|
-
|
euro
1.500
|
euro
2.000
|
Rapporto
a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici
mesi
|
-
|
-
|
euro
3.000
|
euro
4.000
|
Rapporto
a tempo indeterminato
|
euro
1.500
|
euro
3.000
|
euro
4.500
|
euro
6.000
|
In caso di rapporto
a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente
ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo
pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto
all’orario normale. Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro
trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per
il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, spetterà al
datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla
differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo
indeterminato e l’importo già fruito per il tempo determinato; in
tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per
la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del
secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la
scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo
incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo
determinato.
Condizioni
di spettanza dell’incentivo
Per poter
beneficiare dell’incentivo in argomento il datore di lavoro deve
essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
e rispettate le disposizioni e i principi generali stabiliti in tema
di agevolazioni contributive dall’art. 31, D.Lgs. 150/2015.
La regola generale
prevede che l’importo dell’incentivo non deve superare i limiti
complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti «de
minimis», ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
PRINCIPI
GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI
|
Gli
incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di
un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione).
|
Gli
incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a
tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel
caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante
contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di
un diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine).
|
Gli
incentivi non spettano se Il datore di lavoro o l'utilizzatore con
contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi
in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello
diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare
in diverse unità produttive).
|
Gli
incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o
utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha
licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).
|
Con
riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici
legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di
lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo
all'utilizzatore (anche nel caso in cui l’incentivo sia soggetto
al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore).
|
Novità:
modifiche al regime del «de minimis»
Il Decreto
Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato, come
già previsto dal precedente decreto direttoriale n. 169 del 28
maggio 2015, che l’incentivo può essere fruito nel rispetto delle
previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 –
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
– o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui
l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale
netto, come definito all’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n.
651/2014 del 17 giugno 2014. Ai sensi dell’art. appena richiamato,
l’incremento occupazionale netto deve intendersi come «l’aumento
netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media
relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in
tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati
a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato
considerando le frazioni di unità di lavoro-anno».
Gli incentivi del
Programma «Garanzia giovani» possono essere fruiti oltre
i limiti del Regime «de minimis» solo al
verificarsi di determinate condizioni, che, in base alle previsioni
del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda
della fascia di età del giovane aderente al programma.
Per i giovani
che, al momento della registrazione al Programma
«Garanzia giovani», abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24
anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione
comporti un incremento occupazionale netto.
Diversamente, per i
giovani che, al momento della registrazione al Programma «Garanzia
giovani», abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine
della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche
oltre i limiti del regime «de minimis»
è previsto, in aggiunta alla realizzazione
dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di
almeno una delle condizioni indicate di seguito:
- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che «negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione»;
- il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Incremento
occupazionale netto
Ai fini della
fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al Regime «de
minimis», l’assunzione deve comportare un incremento
occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di
dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per
accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media
dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il rispetto del
requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in
concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si
intende godere del bonus occupazionale. Ai fini della determinazione
dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato
in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale
proprio del diritto comunitario.
L’incentivo è
comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane
l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di
una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una
delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie; invalidità;
pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria
dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.
Il requisito
dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato
nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi
precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si
siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di
personale. L’art. 31, co. 1, lett. f), D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 150 statuisce che il calcolo della forza lavoro mediamente
occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di
lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di
riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto
riguardo alla nozione di «impresa unica» di cui all’art. 2,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013.
INCENTIVO
«GARANZIA GIOVANI» – INCREMENTO OCCUPAZIONALE
|
L’incentivo
è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario
dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il
beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale
inizialmente realizzato.
|
Ai fini
dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale
netto si considera mantenuto qualora - nel periodo compreso tra il
giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso
mese – non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di
lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano
intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause
sopra elencate.
Nella diversa
ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni
diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un
ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi
successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante
tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui
ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti
l’assunzione.
Tale verifica deve
essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi
all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.
Adempimenti
dei datori di lavoro
Per l’ammissione
all’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una
domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: il
lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire
l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
termine; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione
lavorativa.
La domanda deve
essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza
on-line «Gagi», all’interno dell’applicazione «DiResCo -
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito
internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso
«servizi on line», «per tipologia di utente», «aziende,
consulenti e professionisti», «servizi per le aziende e consulenti»
(autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di
responsabilità del contribuente».
BONUS
OCCUPAZIONALE
|
Nelle
ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le
soglie previste dal regime «de minimis», per il
lavoratore assunto dovranno essere rispettate, nonché indicate
espressamente nel modulo di richiesta dell’incentivo, le
ulteriori condizioni sopra illustrate.
|
Entro il giorno
successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, provvede a
consultare gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si
chiede l’incentivo sia registrato al «Programma garanzia giovani»
e quale sia la sua classe di profilazione.
CLASSE
DI PROFILAZIONE
|
Nell’ipotesi
in cui il giovane sia registrato al «Programma Garanzia Giovani»,
ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione,
l’Inps sospende l’iter di definizione dell’istanza, in
attesa che il Ministero del lavoro inviti la Regione o Provincia
autonoma competente a provvedere alla profilazione; decorsi
inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto alla Regione o alla
Provincia autonoma, il Ministero attribuisce direttamente la
classe di profilazione e l’Inps prosegue l’iter.
|
PROGRAMMA
«GARANZIA GIOVANI» – REGOLE GENERALI
Lavoratori
interessati
|
Giovani
tra 15 e 29 anni che si registrano al Programma tramite iscrizione
al portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it).
|
Datori
di lavoro interessati
|
Tutti
i datori di lavoro privati.
|
Agevolazioni
e modalità di corresponsione
|
L’incentivo
spetta per le assunzioni fatte a partire dal 1.5.2014:
Per
i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione - che
si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia
l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’incentivo
è cumulabile con altre forme di agevolazioni. Nello specifico per
le assunzioni fatte a partire dal 1° maggio 2014 (dal 13 ottobre
2015 per i soli datori di lavoro con sede nella Regione Campania)
il Bonus è:
L’incentivo
è subordinato:
|
Conformità
alla normativa in materia di aiuti di stato
|
Gli
incentivi possono essere fruiti oltre il limite del Regime de
minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di
incremento occupazionale netto, per i giovani in età compresa tra
16 e 24 anni.
Per
i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l’incremento
occupazionale netto occorre che non abbiano avuto un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, non siano in possesso
di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma
professionale e che siano occupati in settori o in professioni
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il
25%.
|
L’istituto
previdenziale provvede poi a determinare l’importo dell’incentivo
spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di
profilazione attribuita; verifica la disponibilità residua della
risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza
e, in caso di disponibilità delle risorse, comunica, esclusivamente
in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore
di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore
indicato nell’istanza preliminare.
Entro sette giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione
positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve, se ancora non lo
ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. Entro
quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere
di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione o
trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata
in suo favore (sempre tramite l’applicazione «DiResCo.»).
L’istanza di
conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua
alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e
attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di
ammissione al beneficio; a posteriori effettuerà gli altri necessari
controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo.
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione
operato sulle denunce contributive (Uniemens o Dmag, per i lavoratori
agricoli).
Controlli
sulla legittima fruizione del bonus «Garanzia Giovani»
L’Inps, con la
circolare 1° aprile 2016, n. 59 ha reso noto che, a seguito della
nomina dell’Istituto ad Organismo Intermedio del Pon «Iniziativa
Occupazione Giovani», effettuata da parte del Ministero del Lavoro
(con Decreto Direttoriale n. 425\II\2015), ha iniziato a porre in
essere una serie di attività di periodico controllo
a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima
fruizione del bonus occupazionale in argomento.
INCENTIVI
PER L’ASSUNZIONE RIFERITI AL PROGRAMMA «GARANZIA GIOVANI»
|
L’impresa
può accedere all’incentivo una sola volta per ogni lavoratore,
con l’unica eccezione della trasformazione del contratto a tempo
indeterminato.
|
Il
requisito del «de minimis» non è richiesto:
|
L’impresa
(o professionista) deve presentare apposita domanda all’Inps,
avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “Gagi”,
disponibile all’interno dell’applicazione «DiResCo –
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. Il modello è
accessibile dal sito web dell’istituto previdenziale attraverso
il percorso: Servizi Online > “per tipologia di utente” >
“aziende, consulenti e professionisti” > “servizi per le
aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN)
> “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
|
Entro
il giorno successivo al ricevimento della domanda, l’Inps
effettua le verifiche del caso e invia comunicazione all’azienda
con esito e quantificazione dell’incentivo spettante. A quel
punto l’impresa ha 7 giorni per attivare l’assunzione (se
ancora non l’ha fatto) e 14 per comunicarla all’Inps
(attraverso l’applicazione DiResCo). L’invio di questa
conferma rappresenta, di fatto, la domanda di accesso al
beneficio.
|