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Decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari meno cara

Decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari meno cara

L’Agenzia delle Entrate irroga il 30% sul residuo importo a titolo di imposta, in luogo del disconoscimento totale della definizione

Abbiamo già commentato, nelle sue linee essenziali, la circolare n. 17dell’Agenzia delle Entrate, che ha illustrato le novità del DLgs. 159/2015 in tema di istituti deflativi del contenzioso (si veda “Le Entrate confermano che il lieve inadempimento vale per tutte le rate” del 30 aprile 2016).
Nel § 3.2.1 della circolare vi è un chiarimento molto interessante sulla decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari, che merita una trattazione specifica.
La definizione degli avvisi bonari (artt. 23 e 3- del DLgs. 462/97) è diversa dagli altri istituti deflativi del contenzioso, infatti, tecnicamente si perfeziona non con il pagamento della prima ma dell’ultima rata, per la ragione seguente.
Se, ad esempio nell’accertamento con adesione (ma lo stesso vale per gli altri istituti), il contribuente onora la prima rata e non paga le successive, l’accordo tra le parti e la connessa riduzione al terzo del minimo delle sanzioni rimane, ma, sul residuo dovuto a titolo di imposta, viene irrogata una sanzione del 45%.
Nella definizione degli avvisi  bonari, sia l’omesso versamento della prima rata sia di una rata successiva (in quest’ultimo caso se l’inadempienza si protrae oltre il trimestre) non causano solo la decadenza dalla dilazione, ma pure dalla definizione. In tal senso l’art. 15- comma 1 del DPR 602/73: “in caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3- del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”, la cui formulazione è simile al vecchio comma 4 dell’art. 3- del DLgs. 462/97.
Infatti, per il contribuente, da un lato, a differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso, non è irrogata nessuna maxisanzione, dall’altro, viene meno la definizione, quindi la riduzione a 1/3 o 2/3 artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 delle sanzioni da tardivo versamento, normale effetto della definizione medesima.
Allora, se il contribuente non versa 1.000.000 di euro di imposte, la sanzione è del , quindi pari a 300.000 euro.
Se si paga la prima rata entro 30 giorni dall’avviso bonario, c’è la riduzione a 1/3, e si passa a 100.000 euro.
Ove si verifichi la decadenza (mancato pagamento di una rata successiva non sanato entro il trimestre), riemerge la sanzione piena (in conseguenza del disconoscimento della definizione), per cui il contribuente dovrà corrispondere anche i restanti 200.000 euro (ipotizzando che non ci siano sanzioni scaturenti dal mancato pagamento della rata in sé considerato).
Viene meno in parte il disconoscimento della definizione
Di contro, la circolare, dopo aver affermato che l’omesso versamento della prima rata cagiona il disconoscimento “pieno” della definizione (quindi la riemersione delle sanzioni al 30%), alla fine del § 3.2.1 specifica: “con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (...) si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo, oltre ai residui importi dovuti a titolo di imposta, le sanzioni nella misura piena del 30 per cento e gli interessi, applicati entrambi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.
Pertanto, con un’interpretazione a dir poco salomonica, le Entrate agevolano i contribuenti, “prendendo in prestito” (sembra azzardato parlare di analogia) la disciplina sanzionatoria degli altri istituti deflativi del contenzioso, non a caso si afferma che c’è la sanzione del 30% sul residuo dovuto a titolo di imposta.
Tornando all’esempio di prima, se il contribuente avesse già pagato 800.000 euro di imposta e non onora una rata, la sanzione che verrà irrogata unitamente al ruolo sarà di 60.000 euro (30% di 200.000 euro, importi ancora dovuti a titolo di imposta), e non di 200.000 euro, come forse sarebbe corretto se si disconoscesse davvero la definizione.
La circolare, a indiretta conferma della ricostruzione effettuata, precisa inoltre, alla nota 26, che in caso di assenza di importi dovuti per imposta (si pensi alla tardività nei versamenti dovuti in autotassazione), saranno ricalcolati in misura piena gli importi residui a titolo di sanzione.

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