ULTIME
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
PER PROFESSIONISTI E PMI
PER PROFESSIONISTI E PMI
- Esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate nel 2016
- Datori di lavoro interessati
- Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
- Datori di lavoro UniEmens
- Datori di lavoro agricoli
- Ultime novità sul lavoro accessorio
Con la circolare n. 57
del 29 marzo 2016, l’Inps ha fornito le indicazioni
amministrative e le istruzioni operative per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate nel corso dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, co.
178 e ss., L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per
l’anno 2016). Tale normativa ha previsto l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella
misura del 40% dell’ammontare dei contributi medesimi, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a euro 3.250 su base annua, per
un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del
lavoratore. L'esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati
ad esclusione dei rapporti di apprendistato e di lavoro domestico ed
è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi
precedenti, risultavano privi di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
In attesa dell’annunciata
riforma sulla piena ed effettiva tracciabilità dei voucher, l'Inps,
al fine di ridurre il più possibile l’utilizzo improprio o l’abuso
di tale strumento, ha modificato la procedura di richiesta telematica
dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio e, d’intesa con
l’Agenzia delle Entrate, ha eliminato la possibilità di acquisto
tramite compensazione tra debiti e crediti (fiscali e contributivi)
effettuata attraverso il Modello di pagamento F24. A renderlo noto è
lo stesso Istituto di previdenza con la circolare n. 68 del 28
aprile 2016, con la quale comunica, in attuazione della R.M. 6
aprile 2016, n. 20/E che a decorrere dal 2 maggio u.s. non è più
possibile acquistare voucher telematici utilizzando eventuali crediti
fiscali o contributivi in compensazione nel Modello F24 con la
causale LACC – Lavoro occasionale accessorio. Con il messaggio
n. 1668 del 15 aprile 2016, l’Inps ha altresì comunicato
l’introduzione di nuovi aggiornamenti della procedura telematica di
richiesta dei voucher.
1.
Esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate nel 2016
Allo scopo di promuovere
forme di occupazione stabile, l’art. 1, co. 178 - 181, L. 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha riproposto,
ancorché con misura e durata diverse rispetto a quanto già
introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel corso del 2016.
L’esonero
contributivo in argomento, pur essendo una misura di riduzione
del costo del lavoro realizzata con l’utilizzo di risorse statali,
non risulta tale da determinare un vantaggio a
favore di talune imprese o settori produttivi o aree
geografiche del territorio nazionale in quanto si caratterizza come
un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i
datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico e in
qualsiasi area del territorio nazionale.
L’applicazione pratica
della norma, inoltre, prescinde da criteri di discrezionalità
amministrativa e, di conseguenza, non è da considerare tra quelle
disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante
risorse statali).
2.
Datori di lavoro interessati
La fruizione dell’esonero
riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli
enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono
in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082,
c.c., in regime di concorrenza con imprenditori privati.
L’agevolazione in parola è riconosciuta a tutti i datori di lavoro
privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la
natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore
agricolo. L’esonero non si applica nei confronti della pubblica
amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e
l’elencazione recati dall’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001. Hanno
accesso alla fruizione dell’esonero in oggetto gli enti pubblici
economici nonché i datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi
contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza
dei Giornalisti Italiani (INPGI).
Condizioni
Per avere diritto
alla fruizione dell’esonero contributivo è necessario
che il datore di lavoro rispetti:
- i principi generali stabiliti in tema di agevolazioni contributive dall’art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- le specifiche statuizioni previste dall’art. 1, co. 178, della Legge di Stabilità 2016.
Condizioni
normative generali in materia di agevolazioni
Per quanto riguarda i
principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art.
31, D.Lgs. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta non
spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni.
L’assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o
dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo
di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al
lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine (sul punto la circolare rinvia a
quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more
di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i
termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere
alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri
rapporti di lavoro a termine in essere).
Presso il datore di
lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione
sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione,
la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da
quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità
produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
L’assunzione
riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di
un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava
elementi di relazione con il datore di lavoro che assume,
sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o
collegamento (detta condizione di esclusione si applica anche
all’utilizzatore del lavoratore somministrato). Pertanto, nel caso
in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi
precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente
somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il
datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova
assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale.
Fra i principi di
carattere generale che regolano il diritto alla
fruizione degli incentivi, la lettera a), dell’art.
31, co. 1, D.Lgs. 150/2015, stabilisce la regola generale secondo la
quale l’incentivo all’assunzione non spetta se
l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il
lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante
contratto di somministrazione. Attraverso l’introduzione
dell’esonero contributivo previsto dai co. 178 e seguenti della
Legge di Stabilità 2016, il Legislatore mira a promuovere la massima
espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e fa sì che
le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 acquisiscano
una natura speciale ed, in quanto tali, prevalgono sul principio
generale succitato. Pertanto, per le assunzioni e
trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, si può
fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. unico, co.
178 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 a prescindere dalla
circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un
obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di
lavoro. La condizione ostativa dell’art. 31, co. 1, lett. a),
del D.Lgs. 150/2015 non si applica alle norme speciali che regolano
le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’art.
3, L. 68/1999 per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo
specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero
contributivo della Legge di Stabilità 2016 può ritenersi valido
anche in queste fattispecie.
Condizioni
normative generali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione
Con riferimento al
rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro
e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero
contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di
lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, co. 1175,
L. 296/2006 di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Condizioni
normative speciali
Il diritto alla legittima
fruizione dell’esonero contributivo di cui trattasi è altresì
subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle
seguenti condizioni:
- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
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Il
contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina
speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto,
qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi
precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla
base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro
non può fruire dell’esonero contributivo.
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|
Nel
caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo
indeterminato il datore di lavoro non può fruire dell’esonero
contributivo.
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La
sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo
indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di
assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto
all’esonero contributivo.
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- il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’art. 1, co. 118, L. 190/2014 (esonero triennale).
CASI
PARTICOLARI
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Rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei
mesi precedenti l’assunzione: l’esistenza di tale rapporto
lavorativo non consente la fruizione dell’esonero contributivo
anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il
precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo
assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale
nazionale.
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|
Rapporti
di lavoro part time a tempo indeterminato: l’esonero spetta
anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi
datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la
data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la
medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro
perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro
part-time, il requisito legittimante l’ammissione
all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un
rapporto indeterminato nel semestre precedente.
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Cessione
del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con
passaggio del dipendente al cessionario: la fruizione del
beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può
essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non
goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione
soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di
lavoro cessionario.
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Passaggio
di dipendenti agevolati per trasferimento d’azienda: la
fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del
cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù
di quanto disposto dall’art. 2112, c.c., secondo il quale, in
caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
ne derivano.
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.
25/2015, in riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi
previsti dall’art. 1, co. 118, L. 190/2014, ha disposto che in
assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da
incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di
fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti
la fruizione dello stesso e, quindi, ritiene che il cessionario
incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare
dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società
incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla
parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei
mesi.
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Precedente
rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi
precedenti l’assunzione risolto per mancato superamento del
periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore: non si
ha diritto alla fruizione dell’esonero in quanto il rapporto di
lavoro pur sottoposto ad una condizione, il superamento del
periodo di prova, deve essere considerato a tempo indeterminato
sin dall’origine.
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Assunzioni/trasformazioni
effettuate da gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica: in relazione alle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno
2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico il
nuovo esonero può essere riconosciuto.
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Riqualificazione
a seguito di accertamento ispettivo, di rapporti di lavoro
autonomo, con o senza partita Iva, o parasubordinato in rapporti
di lavoro subordinati a tempo indeterminato: in tali ipotesi
l’esonero contributivo in argomento non può essere
riconosciuto.
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|
Datore
di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che
assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un
lavoratore agevolato: preserva il diritto alla fruizione
dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che
residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il
datore di lavoro cessante.
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Svolgimento
nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni
lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella
del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad es.
il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di
natura professionale in forma autonoma, ecc.): non impedisce
l’accesso all’incentivo.
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3.
Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo
biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non è
cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente». Pertanto,
assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione
maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni
effettuate nel corso del 2016, il predetto esonero contributivo non è
cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più
di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive
di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero
prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari
aree, di cui all’art. 4, co. 8-11, L. 92/2012. Sul punto, si fa
presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di
legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo
restando che, in via generale, una volta attivato, mediante
comportamenti univoci, il rapporto di lavoro sulla base dello
specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile
applicarne un altro. L’esonero contributivo è invece cumulabile
con gli incentivi che assumono natura economica, fra i
quali:
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, L. 68/1999;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all’art. 2, co. 10-bis, L. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, co. 3, D.Lgs. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
- l’incentivo inerente al «Programma Garanzia Giovani», di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche;
- incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, L. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui trattasi esclusivamente il contributo di cui al co. 4, art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.
Durata
e la misura dell’incentivo
L’incentivo in
argomento, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con eccezione:
- dei premi e i contributi dovuti all’Inail;
- del contributo, ove dovuto, al «fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120, c.c.» (Tfr al Fondo di Tesoreria);
- del contributo, ove dovuto, al Fis o ai fondi bilaterali e/o residuali.
Sono altresì escluse
dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno
natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare
elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
non sono quindi soggette all’esonero contributivo biennale le
seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R;
- il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
Il contributo aggiuntivo
IVS, previsto dall’art. 3, co. 15, L. 297/1982 destinato al
finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della
retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero
contributivo biennale. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal
versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro
non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua
del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto
abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo
esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250
euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
L’esonero opera
sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di
applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, co. 2 e
3, D.Lgs. 252/2005, destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art.
2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R.,
l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al
netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle
predette misure compensative.
La durata del
predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un biennio
e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che
deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016. Il periodo di godimento dell’agevolazione può
essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal
lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del
periodo di fruizione dei benefici.
L’esonero, consiste
nell’abbattimento del 40% dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, non può comunque essere
superiore alla misura massima di 3.250 euro su base annua. In
relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale,
verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va
adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di
lavoro. La soglia massima di esonero contributivo è riferita al
periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (euro 3.250/12) e,
per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese,
detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di
euro 8,90 (euro 3.250/365 gg.) per ogni giorno di fruizione
dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta
soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso
di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia
massima pari a euro 3.250 su base annua.
Domanda
I datori di lavoro aventi
titolo all’esonero contributivo in oggetto devono inoltrare
all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del
primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la
richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione «6Y»,
che, a partire dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo significato
«Esonero contributivo art. unico, co. 118 e seguenti, L. 190/2014 e
art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015». Tale richiesta deve
essere effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano
ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel
corso dell’anno 2015. La richiesta dovrà essere inoltrata
avvalendosi della funzionalità «Contatti» del Cassetto
previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la
denominazione «esonero contributivo biennale L. 208/2015», ed
utilizzando la seguente locuzione: «Richiedo l’attribuzione del
codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero
contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, co. 178 e
seguenti».
La sede Inps
territorialmente competente attribuirà il predetto codice di
autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità
1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro
attraverso il medesimo Cassetto previdenziale. I datori di lavoro con
obbligo di iscrizione dei lavoratori assunti alle gestioni
pensionistiche pubbliche, che intendono accedere al beneficio e non
hanno accesso alla funzionalità «Contatti» del Cassetto
previdenziale aziende, dovranno inoltrare alla casella PEC della
Direzione Centrale Entrate la richiesta di «Esonero contributivo
introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, co. 178 e seguenti»
prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al
primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero
medesimo.
4.
Datori di lavoro UniEmens
I datori di lavoro devono
esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In
particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata
la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del
mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «BIEN» avente il significato di «Esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, della L. 28 dicembre 2015, n. 208»;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore «H00» (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.
I dati sopra esposti
nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel
DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice «L446» avente il significato di «conguaglio esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
- con il codice «L447» avente il significato di «arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015».
Se in un determinato mese
spetta un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro
270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei
mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il
secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il
rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di
esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione nel
flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>
i seguenti elementi:
- <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale «L702» avente il significato di «conguaglio residuo esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
- <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si
debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro
valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M305» avente il significato di «Restituzione esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che
hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività,
ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno
avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive
(UniEmens/vig). Nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro
nella fornitura di servizi di un lavoratore, per il quale il datore
di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale,
all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione
del beneficio residuo, il subentrante deve:
- indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 1M (avente il significato di Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di servizi in appalto, co. 178- 181, L. 208/2015);
- valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva Inps presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi,
il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in
questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice
tipo cessazione 1M senza la contemporanea valorizzazione
dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
5.
Datori di lavoro agricoli
L’esonero contributivo
in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
con esclusione dei contratti di apprendistato, di impiegati e/o
dirigenti nonché di operai, effettuate dai datori di lavoro del
settore agricolo nei limiti delle risorse stanziate a tale titolo ed
indicate dal co. 179, lett. a), art. 1, Legge di Stabilità 2016. In
forza della previsione secondo cui l’esonero biennale non è
cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente», si fa presente che
l’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’art.
1, co. 179, della Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con la
riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che
occupano personale nei territori montani o nelle singole zone
svantaggiate. Pertanto, in applicazione del principio di specialità,
per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori
montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro
agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto
dall’art. 9, L. 67/1988.
Lavoratori
con qualifica di impiegati e dirigenti
I datori di lavoro
agricoli che intendano fruire del beneficio in oggetto per
l’assunzione di impiegati e/o dirigenti, devono inviare
preventivamente all'Inps un modulo telematico di richiesta della
fruizione dell’incentivo. Il modulo telematico si compone di due
distinte sezioni. Nella prima sezione, l’utente richiede la
prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per
l’assunzione; l’Inps, entro tre giorni dall’invio dell’istanza,
verifica la disponibilità delle risorse e comunica che è stato
prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del
beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Nella seconda sezione del modulo, l’utente, avuta la conferma della
disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula
la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro quattordici
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione
positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere
all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto,
compilando la seconda sezione del modulo di domanda, l’avvenuta
stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato.
L’inosservanza del termine di quattordici giorni lavorativi
previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione
al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione
delle somme di cui alla sezione prima della domanda, ferma restando
la possibilità per i datore di lavoro di presentare un’altra
domanda. L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali,
effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti
di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un
esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente,
nonché a rilasciare, nel caso di esito positivo, l’apposito codice
di autorizzazione (C.A.) 6Y. L’esonero è riconosciuto in
base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel
caso di insufficienza delle risorse indicate al co. 179, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo,
non sono prese in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. La
domanda di fruizione dell’incentivo per l’assunzione di impiegati
e dirigenti da parte dei datori di lavoro agricoli deve essere
inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line
«BIEN-AGRI», disponibile all’interno dell’applicazione
«DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente»,
sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il
percorso «servizi on line», «per tipologia di utente», «aziende,
consulenti e professionisti», «servizi per le aziende e consulenti»
(autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di
responsabilità del contribuente».
Compilazione
della dichiarazione sezione <PosContributiva> per l’assunzione
di dirigenti e/o impiegati
I datori di lavoro
agricoli che siano stati preventivamente autorizzati a fruire
dell’esonero per le assunzioni di dirigenti e/o impiegati
esporranno, a partire dal flusso UniEmens di aprile 2016, i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In
particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata
la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del
mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «BIAG» avente il significato di «Esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, della L. 28 dicembre 2015, n. 208»;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore «H00» (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.
I dati sopra esposti
nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel
DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice «L448» avente il significato di «conguaglio esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
- con il codice «L449» avente il significato di «arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015».
Nell’ipotesi in cui, in
un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia
massima mensile di euro 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel
mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro
il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo
restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo
alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione
dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<AltreACredito> i seguenti elementi:
- <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale «L703» avente il significato di «conguaglio residuo esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, legge n. 208/2015»;
- <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si
debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro
valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M306» avente il significato di «Restituzione esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, legge n. 208/2015»;
- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che
hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività,
ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno
avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive
(UniEmens/vig).
Operai
agricoli
Nel caso di nuove
assunzioni di operai agricoli con contratto a tempo indeterminato,
l’esonero contributivo in argomento, è riconosciuto nei limiti
delle risorse indicate dal co. 179, lettera b) dell’art. 1, legge
di Stabilità 2016. I lavoratori devono trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
- non risultare occupati nel corso dell’anno 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- non risultare iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Per accedere
all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza
telematica accedendo al modello di comunicazione «ASSUNZIONE
OTI 2016» disponibile all’interno del «Cassetto
previdenziale aziende agricole» – sezione «Comunicazioni
bidirezionale – Invio Comunicazione». Del rilascio del modulo
verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’Inps. L’Istituto
di previdenza, effettuati i necessari controlli in ordine al possesso
dei requisiti di legge per il diritto all’esonero, provvederà ad
attribuire un esito positivo o negativo visualizzabile dall’utente
e, in caso di esito positivo, a rilasciare apposito codice di
autorizzazione (C.A.) denominato E6. Il riconoscimento del
diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è regolato sulla
base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative
istanze. Nel caso di insufficienza delle risorse di cui al co. 179,
lett. b), valutata anche su base pluriennale con riferimento alla
durata dell’incentivo, l’Istituto non prende in considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.
Compilazione
della dichiarazione contributiva DMAG
Il datore di lavoro, allo
scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore
agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai
consueti dati retributivi per lo stesso mese:
- per il Tipo Retribuzione, il valore «Y»;
- nel campo CODAGIO, il valore «E6».
La denuncia DMAG
contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della
trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati
contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione
al beneficio. La modalità di compilazione del flusso DMAG sopra
descritta sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di
competenza I trimestre 2016.
ESONERO
CONTRIBUTIVO PREVISTO per le ASSUNZIONI a TEMPO INDETERMINATO
EFFETTUATE nel 2016
|
L’art.
1, co. 178 - 181, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del
2016.
|
|
Come
per gli incentivi assunzioni scaduti il 31 dicembre 2015, questo
beneficio non riguarda solo le nuove assunzioni ma include anche
le stabilizzazioni, ovvero le trasformazioni dei contratti dei
lavoratori già assunti ma non a tempo indeterminato.
|
|
Il
predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati
e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità
di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.
|
|
Restano
esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti
di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in
vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in
misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
|
|
L’esonero
contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso
qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
|
|
Allo
scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei
presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi
all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso
l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità
2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo
ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per
interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
|
|
Il
beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il
medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’art. 1, co.
118, L. 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in
relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
|
|
La
misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un
importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
|
|
L’Inps
dispone una ulteriore e specifica modalità di riproporzionamento
dello sgravio, pari, su base mensile, a: 3.250/12 = 270,83 euro,
opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o
ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile
potrà comunque essere recuperata nel corso di ogni anno solare
del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima
pari a euro 3.250 su base annua
|
|
Restano
comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi dovuti
a:
Non
sono altresì soggette all’esonero contributivo biennale:
|
|
Il
beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a 24 mesi
a partire dalla data di assunzione.
|
|
Il
bonus assunzioni 2016 è cumulabile con alcuni tipi di
agevolazioni:
|
|
I
datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo devono
inoltrare all’Inps la richiesta di attribuzione del codice di
autorizzazione 6Y. Tale richiesta deve essere effettuata
esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in
possesso del medesimo codice di autorizzazione per le assunzioni
effettuate nel corso dell’anno 2015.
|
6.
Ultime novità sul lavoro accessorio
Il lavoro accessorio è
una particolare modalità di prestazione lavorativa non riconducibile
alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del
lavoro autonomo, ma caratterizzata da un limite prettamente economico
e dal pagamento attraverso dei buoni lavoro (voucher). La disciplina
dettata per regolamentare tale attività lavorativa mira a
disciplinare quelle prestazioni occasionali, definite appunto
«accessorie», che non sono riconducibili a contratti di lavoro in
quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento della prestazione
lavorativa avviene attraverso dei «buoni lavoro» (c.d. voucher). Il
valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore
agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. Il valore netto di un
voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50
euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione,
salvo che per il settore agricolo, dove, come già detto, in ragione
della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Il
concessionario del servizio eroga al prestatore il proprio compenso
netto esente da qualsiasi imposizione fiscale e garantisce la
copertura previdenziale presso l'INPS (13% del valore nominale del
buono) e quella assicurativa presso l'INAIL (7% del valore nominale
del buono); lo stesso concessionario del servizio trattiene l’importo
autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese (5%). Tale
tipologia lavorativa consente al committente (coloro che impiegano
prestatori di lavoro accessorio) di beneficiare di prestazioni nella
completa legalità, con copertura previdenziale Inps (gestione
separata) e assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro,
senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover
stipulare alcun tipo di contratto. I committenti possono essere:
famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori;
imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in
tutti i settori; enti pubblici. Il prestatore (il soggetto che svolge
l’attività di lavoro accessorio), dal canto suo, può integrare le
sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui
compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato ed è, inoltre, cumulabile con i
trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. I
compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrano alla
determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno.
LAVORO
ACCESSORIO
|
Il
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha ridefinito il campo di
applicazione e la disciplina del lavoro accessorio abrogando e
sostituendo integralmente gli articoli 70, 71, 72 e 73, D.Lgs.
276/2003. Il D.Lgs. 81/2015 ha confermato il venir meno della
caratteristica dell’occasionalità, già eliminata dal D.L.
76/2013 e previsto la possibilità che il lavoro accessorio possa
essere usato per qualsiasi tipo di attività lavorativa.
|
|
Il
lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione
lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle
prestazioni lavorative, definite appunto «accessorie», che non
sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo
saltuario e tutelare situazioni non regolamentate.
|
|
A
differenza della prestazione occasionale, nel lavoro accessorio,
anche se per un periodo di tempo molto limitato, si può avere un
vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con potere
direttivo e di controllo da parte del committente, che può quindi
anche imporre un orario di lavoro.
|
|
La
caratteristica principale del lavoro accessorio è rappresentato
dal meccanismo di pagamento, che prevede la consegna ai lavoratori
di buoni lavoro Inps (c.d. «voucher»), aventi un valore nominale
(10 euro lordi all’ora), i quali potranno essere successivamente
riscossi presso gli uffici postali, bancari ovvero tabaccai.
|
SOGGETTI
CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO
|
PENSIONATI:
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.
|
|
STUDENTI
NEI PERIODI DI VACANZA: sono considerati studenti «i giovani
con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di
studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e
grado». I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di
età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla
prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita
la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei
minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori
dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va
presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
Per
«periodi di vacanza» si intendono:
Gli
studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche
il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che
nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni
scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi
universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque
periodo dell'anno.
|
|
PERCETTORI
DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O SOSTEGNO AL REDDITO:
cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione
ASpI-Naspi, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori
in mobilità.
|
|
LAVORATORI
IN PART-TIME: i titolari di contratti di lavoro a tempo
parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura
accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso
il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
|
|
ALTRE
CATEGORIE DI PRESTATORI: inoccupati, di disoccupazione
speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori
dipendenti pubblici e privati (il ricorso all’istituto del
lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore
subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo
stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro
dipendente.
|
|
PRESTATORI
EXTRACOMUNITARI possono svolgere attività di lavoro
accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta
lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per
studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un
permesso di soggiorno per «attesa occupazione». Il compenso da
lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno, per la carta di soggiorno e per il ricongiungimento
familiare.
|
Limiti
economici
Per prestazioni di lavoro
accessorio, secondo quanto stabilito ai sensi dell’art 48, co. 1,
D.Lgs. 81/2015, si intendono quelle attività lavorative che non
danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi superiori a euro 7.000 netti (euro 9.333 lordi) nel corso di
un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Resta fermo il limite di
euro 2.000 (netti) per le prestazioni rese nei confronti del singolo
committente imprenditore o professionista. Quindi, qualora il
committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di
lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite
di euro 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore.
La circolare Inps n.
77/2015 ha comunicato che tale valore, rivalutato sulla base della
variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, dal
2015 è pari a euro 2.020 netti (euro 2.693 lordi).
Modalità
di acquisto
I committenti
imprenditori o liberi professionisti possono acquistare i voucher
esclusivamente attraverso:
- procedura telematica Inps (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps – Fit e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
I committenti non
imprenditori o professionisti, possono acquistare i buoni, oltre che
attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali
di tutto il territorio nazionale.
Ultimi
aggiornamenti della procedura telematica Inps
Con il messaggio n. 1668
del 15 aprile 2016, l’Inps ha comunicato l’introduzione di nuovi
aggiornamenti della procedura telematica di richiesta dei voucher per
lavoro accessorio. L’aggiornamento della piattaforma telematica
messa a disposizione dei committenti per l’attivazione dei voucher,
è stato orientato alla creazione di un sistema teso ad evitare ogni
possibile elusione della disciplina prevista nel D.Lgs. 81/2015
ovvero di una struttura in grado di monitorare in maniera efficace
l’effettivo rispetto del dettato legislativo ed eliminare eventuali
aggiramenti dei limiti economici previsti dal legislatore per
l’utilizzo di tale strumento contrattuale. Le novità riguardano i
seguenti ambiti.
Accesso
Legale Rappresentante
Le persone giuridiche
committenti di Lavoro Accessorio potranno accedere direttamente alle
funzionalità della piattaforma telematica Inps per l’attivazione
dei voucher tramite il Legale Rappresentante. Quest’ultimo, dotato
di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare
in qualità di cittadino o di azienda. In quest’ultimo caso deve
obbligatoriamente inserire la partita iva dell’azienda per la quale
vuole operare e facoltativamente la matricola azienda.
Inserimento
delega diretta
Le modifiche procedurali
introdotte concedono altresì la possibilità al legale
rappresentante di inserire una delega diretta per l’abilitazione di
altri soggetti a operare in nome e per conto dell’azienda. Tale
funzionalità modifica e snellisce le precedenti modalità operative
che prevedevano la possibilità di designare altri soggetti
autorizzati ad operare in nome e conto dell’azienda solo dopo aver
compilato e presentato presso la sede Inps il modello SC53. Pertanto,
il legale rappresentante che accede a nome dell’azienda diviene
l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità
di compilare il modulo SC53 e presentarlo presso la sede Inps.
Inserimento
autocertificazione
All’atto del primo
accesso on line, effettuata la prima autenticazione come persona
giuridica, occorrerà compilare un’autocertificazione attestante lo
svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista,
nessuna delle due (selezionando da apposita lista la tipologia
specifica). La distinzione tra imprenditore e professionista vale
solamente ai fini statistici e le due categorie vengono trattate allo
stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Il fatto che un
committente non compili l’autocertificazione non è «bloccante»
ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro. In
ogni caso, ad ogni successivo accesso, il committente potrà
autocertificare il proprio status soggettivo. Il Legale
rappresentante che acceda con PIN potrà inserire ogni tipo di
autocertificazione o rimandarla ad un momento successivo. Nel caso di
accesso senza PIN di una persona giuridica è consentito al
committente di dichiarare di essere imprenditore o professionista. Se
il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista
viene avvisato di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN. Il
personale della sede può inserire ogni tipo di autocertificazione,
una volta accertatosi che il cittadino che è allo sportello sia
effettivamente il legale rappresentante. Resta ferma la possibilità
per il delegato, per il quale sia stata acquisita la delega con le
consuete modalità, di operare in nome e per conto del committente.
Controllo
limite economico
Quando il committente
Persona Giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o
libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione)
inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica,
Prestazione PEA, Attivazione voucher Inps o Postali), l’applicazione
controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore
nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal
committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni
telematiche) sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e
in caso di superamento impedisce l’inserimento della dichiarazione
di inizio attività. Analogamente se inserisce una consuntivazione
(Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controlla che
l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno
sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e
in caso di superamento impedisce la consuntivazione.
Nuove
modalità di acquisto dei voucher telematici
Con la circolare n. 68
del 28 aprile 2016, l’Inps ha reso noto che a decorrere dal 2
maggio u.s. non è più possibile acquistare voucher telematici
utilizzando eventuali crediti fiscali o contributivi in compensazione
nel Modello F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale
accessorio. Da tale data è possibile utilizzare la suddetta causale
LACC esclusivamente nel Modello «F24 Versamenti con elementi
identificativi», come espressamente previsto dalla R.M. 20/E/2016.
Resta invece impregiudicata la possibilità di utilizzare la causale
LACC nel Modello F24EP per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche
autorizzate. Tale rilevante novità viene argomentata nelle suddette
disposizioni di prassi muovendo dalla considerazione
dell’impossibilità di compensare i crediti fiscali e contributivi
al fine di acquistare buoni lavoro che, di fatto, sono utilizzati per
retribuire le prestazioni di lavoro accessorio. L’art. 17, D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre
1998, n. 422 e poi dalla lett. a), co. 1 dell'art. 10, D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, ha introdotto il sistema del versamento unificato
delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato,
alle Regioni ed agli enti previdenziali prevedendo la possibilità di
compensare situazioni debitorie e creditorie riferite ai diversi enti
destinatari dei versamenti unificati effettuati con il Modello «F24».
Il contribuente può pertanto utilizzare gli importi a credito
tramite il Modello F24 per il pagamento del debito relativo a diversa
imposta, o a ritenute, o a contributi, o per ridurre gli importi a
debito relativi alla medesima imposta. Tanto premesso, l’Istituto
di previdenza specifica, nella circolare in parola, che gli importi
portati in compensazione non possono essere utilizzati per creare
disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio; le somme che
confluiscono su tale conto, infatti, alimentano un conto virtuale
necessario per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio
attraverso i buoni lavoro, diversamente dai versamenti che vengono
utilizzati per il pagamento di imposte. Alla luce di tali novità, le
modalità di acquisto dei voucher telematici sono le seguenti:
- tramite Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» con le seguenti modalità di compilazione:
- nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi «codice fiscale» e «dati anagrafici», inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo «tipo», la lettera «I» – nel campo «elementi identificativi», nessun valore – nel campo «codice», la causale contributo LACC – nel campo «anno di riferimento», l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato «AAAA»;
- tramite modello «F24 EP» per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;
- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.
CIRCOLARE
INPS 28 APRILE 2016, N. 68
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Non
è possibile compensare debiti e crediti fiscali o contributivi
per pagare la retribuzione derivante dall’espletamento di lavoro
accessorio.
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Dal
2 maggio 2016 non è più possibile acquistare voucher telematici
mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale
accessorio. Da tale data è possibile utilizzare la causale LACC
solo nel Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi»,
come previsto dalla R.M. 20/E/2016.
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Le
modalità di acquisto dei voucher telematici sono:
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