/ Arianna ZENI Lunedì, 6 febbraio 2017
L’amministratore di condominio ha l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi che consentono di beneficiare delle detrazioni fiscali. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 2 del DM 1° dicembre 2016 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia (modelli 730 e REDDITI PF).
In particolare, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori condominiali devono trasmettere telematicamente all’Agenzia una comunicazione con i dati sulle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio in relazione:
- agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il DM menzionato, inoltre, dispone che nella comunicazione debbano essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.
Per le modalità tecniche di trasmissione telematica l’art. 3 del DM rinvia al provv. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2017 n. 19969. Tra gli altri dati, le specifiche tecniche prevedono che nella comunicazione deve essere indicata la tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa (es. proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario).
A tal proposito, nelle risposte fornite nel corso di Telefisco il 2 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base delle informazioni contenute nel Registro dell’Anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori devono indicare, per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell’appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario), indicando nella comunicazione il codice “0”.
Nel caso in cui la spesa vada attribuita a un soggetto diverso, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, nella comunicazione deve essere indicato il codice residuale “1” che individua le “Altre tipologie di soggetti”.
Se le spese agevolate sono imputate alla prima tipologia di soggetti (proprietario, locatario, ecc.), sono esposte direttamente nella dichiarazione precompilata. Se le spese sono imputate a soggetti individuati con il codice residuale (“1”), sono riportate esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata e nella dichiarazione dei redditi dovranno essere aggiunte dal contribuente.
Gli amministratori, inoltre, sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. Quindi, con riferimento alle spese sostenute nel 2016 da parte dell’amministratore di condominio, deve essere compilato il campo “Flag pagamento” indicando:
-“0” se alla data del 31 dicembre 2016 le spese sono state pagate parzialmente o non sono state pagate da parte del beneficiario della detrazione;
-“1” se alla data del 31 dicembre 2016 le spese sono state interamente pagate.
Nella comunicazione, infatti, deve essere indicato l’“importo della spesa attribuita al soggetto” e non la spesa “pagata”. Ciò in quanto, così come previsto dalla C.M. n. 122/99 (§ 4.8) “ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico”.
Va fornita l’informazione sull’effettivo pagamento della quota di spesa
Se il bonifico agevolato è stato effettuato dall’amministratore nell’anno 2016, può accadere che, entro il 31 dicembre 2016, il contribuente:
- abbia pagato interamente quanto dovuto per gli interventi: nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “1” e la relativa spesa è esposta direttamente nella dichiarazione precompilata;
- non abbia pagato quanto dovuto (interamente o parzialmente): nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “0” e la spesa è indicata soltanto nel foglio informativo della dichiarazione precompilata. Il contribuente può modificare la dichiarazione e aggiungere la spesa nel caso in cui provveda a pagare tutto entro la data in cui presenta la propria dichiarazione.
L’amministratore di condominio ha l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi che consentono di beneficiare delle detrazioni fiscali. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 2 del DM 1° dicembre 2016 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia (modelli 730 e REDDITI PF).
In particolare, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori condominiali devono trasmettere telematicamente all’Agenzia una comunicazione con i dati sulle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio in relazione:
- agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il DM menzionato, inoltre, dispone che nella comunicazione debbano essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.
Per le modalità tecniche di trasmissione telematica l’art. 3 del DM rinvia al provv. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2017 n. 19969. Tra gli altri dati, le specifiche tecniche prevedono che nella comunicazione deve essere indicata la tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa (es. proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario).
A tal proposito, nelle risposte fornite nel corso di Telefisco il 2 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base delle informazioni contenute nel Registro dell’Anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori devono indicare, per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell’appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario), indicando nella comunicazione il codice “0”.
Nel caso in cui la spesa vada attribuita a un soggetto diverso, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, nella comunicazione deve essere indicato il codice residuale “1” che individua le “Altre tipologie di soggetti”.
Se le spese agevolate sono imputate alla prima tipologia di soggetti (proprietario, locatario, ecc.), sono esposte direttamente nella dichiarazione precompilata. Se le spese sono imputate a soggetti individuati con il codice residuale (“1”), sono riportate esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata e nella dichiarazione dei redditi dovranno essere aggiunte dal contribuente.
Gli amministratori, inoltre, sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. Quindi, con riferimento alle spese sostenute nel 2016 da parte dell’amministratore di condominio, deve essere compilato il campo “Flag pagamento” indicando:
-“0” se alla data del 31 dicembre 2016 le spese sono state pagate parzialmente o non sono state pagate da parte del beneficiario della detrazione;
-“1” se alla data del 31 dicembre 2016 le spese sono state interamente pagate.
Nella comunicazione, infatti, deve essere indicato l’“importo della spesa attribuita al soggetto” e non la spesa “pagata”. Ciò in quanto, così come previsto dalla C.M. n. 122/99 (§ 4.8) “ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico”.
Va fornita l’informazione sull’effettivo pagamento della quota di spesa
Se il bonifico agevolato è stato effettuato dall’amministratore nell’anno 2016, può accadere che, entro il 31 dicembre 2016, il contribuente:
- abbia pagato interamente quanto dovuto per gli interventi: nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “1” e la relativa spesa è esposta direttamente nella dichiarazione precompilata;
- non abbia pagato quanto dovuto (interamente o parzialmente): nel campo “Flag pagamento” è indicato il codice “0” e la spesa è indicata soltanto nel foglio informativo della dichiarazione precompilata. Il contribuente può modificare la dichiarazione e aggiungere la spesa nel caso in cui provveda a pagare tutto entro la data in cui presenta la propria dichiarazione.