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Nuove regole di compensazione solo per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile


/ Massimo NEGRO Venerdì, 5 maggio 2017
5-7 minuti

I nuovi vincoli alla compensazione si applicano ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 di ieri, al fine di chiarire la decorrenza delle novità introdotte dal DL 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) e di risolvere i problemi tecnici nella presentazione dei modelli F24 che erano stati evidenziati ieri con una nota stampa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’art. 3 del DL 50/2017 prevede infatti l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali i soggetti titolari di partita IVA devono presentare i modelli F24 contenenti le compensazioni.
Attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013 e dell’art. 10 del DL 78/2009, è stata prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, nonché dei crediti IVA annuali, è subordinato all’apposizione, sulla dichiarazione dalla quale emergono, del visto di conformità o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., della sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione).

Rimangono escluse dalla disciplina relativa al visto di conformità le compensazioni dei crediti IVA trimestrali, derivanti dai modelli IVA TR. Inoltre, rimane fermo il maggior limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative.

L’art. 3 del DL 50/2017 ha inoltre stabilito che, in relazione ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 cumulativo”) riguarda, qualunque sia l’importo compensato:
- i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e all’IVA (annuali o trimestrali);
- i crediti d’imposta a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il DL 50/2017 non reca però alcuna indicazione temporale sull’efficacia delle nuove disposizioni in materia di compensazione, ma solo l’entrata in vigore del provvedimento il 24 aprile scorso, giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciò ha comportato numerosi dubbi interpretativi, soprattutto in relazione ai crediti IVA relativi al 2016, derivanti dalle dichiarazioni IVA 2017 già presentate.
L’applicazione “immediata” delle nuove disposizioni sembrava inoltre “confermata” dal fatto che i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate bloccavano anche le compensazioni tra i 5.000 e i 15.000 euro dei crediti IVA relativi al 2016, scartando i modelli F24.

Diversamente orientata era invece la relazione tecnica al DL 50/2017, laddove, al fine di valutare il maggior gettito derivante dai nuovi vincoli, afferma che “l’effetto della variazione del visto IVA si produrrà solo a partire dalla presentazione della prossima dichiarazione”.
Quest’ultima impostazione è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione di ieri, in cui viene chiarito che “le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”.

I precedenti vincoli restano quindi applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, ossia i modelli IVA 2017, ma anche, ad esempio, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Ne consegue quindi, precisa l’Agenzia, che i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse, per importi fino a 15.000 euro, non potranno essere scartati.

In ossequio alle nuove previsioni normative, secondo l’Agenzia è invece necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro derivanti da dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile scorso, ad esempio:
- modelli IVA 2017 presentati entro 90 giorni dal termine del 28 febbraio (quindi entro il prossimo 29 maggio);
- dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del DPR 322/98.

Infine, l’Agenzia fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei propri servizi telematici, in presenza di F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dal prossimo 1° giugno.

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