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Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali


/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Venerdì, 2 giugno 2017
5-7 minuti

Gli emendamenti al Ddl. di conversione del DL n. 50/2017, confluiti nel testo che ieri – con 218 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti – è stato approvato dalla Camera e ora verrà esaminato dal Senato, hanno esteso le misure di contrasto alle indebite compensazioni anche in relazione ai crediti IVA infrannuali.

Per effetto delle modifiche, quindi, anche l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti IVA infrannuali, se di importo superiore a 5.000 euro annui, dovrà sottostare all’obbligo di apporre sull’istanza dalla quale emergono (modelli TR):
- il visto di conformità;
- o, in alternativa, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

In questo modo, sono state, dunque, uniformate le regole che disciplinano l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti tanto dalla dichiarazione annuale che dai modelli TR.
L’uniformità si riscontra anche sotto il profilo sanzionatorio, in quanto la compensazione orizzontale di crediti IVA infrannuali in violazione dell’obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) o nel caso in cui il relativo modello TR sia “certificato”, mediante le suddette modalità, da soggetti diversi da quelli abilitati, comporta, infatti:
- il recupero dell’ammontare del credito utilizzato e dei relativi interessi;
- l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio.

In quest’ultimo caso, peraltro, il contribuente non può avvalersi della compensazione orizzontale per il pagamento delle somme dovute all’Erario; si evidenzia, che per effetto della modifica al comma 4 dell’art. 3 del DL 50/2017, tale divieto viene, inoltre, previsto nel caso in cui tali somme siano iscritte a ruolo.

Le novità normative intervengono, inoltre, sul termine di presentazione del modello F24 che riporta la compensazione. La compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui potrà, infatti, avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale; il momento di effettuazione delle suddette compensazioni risulta, dunque, anticipato rispetto all’attuale disciplina, in base alla quale occorreva attendere il 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e diventa un termine “mobile” collegato al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR.

Continuano ad essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) i crediti IVA, annuali o trimestrali, di importo non superiore a 5.000 euro annui, i quali possono essere utilizzati in compensazione orizzontale dal giorno successivo, rispettivamente, alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione o a quello di presentazione del relativo modello TR.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione IVA e sui modelli TR, per le richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro.
Ancora, mediante l’introduzione del comma 4-bis all’art. 3 del DL 50/2017, è stato previsto lo scarto del modello F24 nell’ipotesi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Attraverso l’emanazione di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate verrà regolata la progressiva attuazione di tale norma, nonché saranno indicate le modalità con cui comunicare detto scarto al soggetto interessato.

Le novità dovrebbero applicarsi dai modelli TR relativi al II semestre 2017

In assenza di espresse indicazioni in merito alla decorrenza delle modifiche sopra esaminate, è possibile richiamare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2017 n. 57 che ha previsto l’applicazione dei nuovi vincoli in materia di visto di conformità per le compensazioni di crediti annuali con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017.

Muovendo da tale impostazione, è quindi possibile sostenere che le novità normative riguardanti i crediti trimestrali IVA dovrebbero trovare applicazione a partire dai modelli TR relativi al secondo trimestre 2017, da presentare nel prossimo mese di luglio, ossia successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017 (che deve essere convertito entro il prossimo 23 giugno).

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