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Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali


/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Venerdì, 16 giugno 2017
6-8 minuti

I titolari di partita IVA dovranno trasmettere le compensazioni orizzontali esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia

Nella seduta di ieri, il Senato ha approvato definitivamente il Ddl. di conversione del DL 24 aprile 2017 n. 50, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, attribuendo, quindi, piena operatività ai più severi vincoli in materia di compensazioni di crediti fiscali, come licenziati da parte della Camera, nonché alle nuove modalità con cui le stesse potranno essere effettuate dai titolari di partita IVA.

Sotto il primo aspetto, è stata ridotta, da 15.000 a 5.000 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97) o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

La suddetta riduzione a 5.000 euro opera in relazione all’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l’IRAP e per le ritenute alla fonte.
In ambito IVA, le limitazioni sopra esposte trovano applicazione con riferimento alle compensazioni orizzontali non solo del credito IVA annuale, ma anche dei crediti infrannuali derivanti dalle istanze periodiche: si riscontra quindi un regime omogeneo per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti tanto dalla dichiarazione annuale che dai modelli TR.

Il DL 50/2017, inoltre, è intervenuto sul momento in cui è possibile effettuare la compensazione dei suddetti crediti IVA, stabilendo che la stessa possa avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale, in luogo del previgente termine fisso, stabilito nel “16° giorno del mese successivo” a quello di presentazione dei suddetti modelli.

Continuano ad essere escluse dall’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) le compensazioni orizzontali di crediti IVA, annuali o trimestrali, di importo non superiore a 5.000 euro annui, le quali possono essere effettuate dal giorno successivo, rispettivamente, alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione o a quello di presentazione del relativo modello TR.

Sotto il profilo sanzionatorio, viene introdotta una disciplina comune, la quale, nei casi di utilizzo in compensazione orizzontale dei suddetti crediti erariali in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) o di “certificazione” della dichiarazione, mediante le predette modalità, da parte di soggetti diversi da quelli abilitati, prevede il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio. In questi ultimi casi, peraltro, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale per il pagamento delle somme dovute all’Erario, neppure qualora siano iscritte a ruolo.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 57/2017, le nuove disposizioni si applicano ai crediti, da utilizzare in compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui, derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017.
In merito alla decorrenza delle novità riguardanti i crediti trimestrali IVA, in assenza di espresse indicazioni, è possibile ritenere, mutuando il principio espresso nella citata risoluzione, che le stesse trovino applicazione a partire dai modelli TR relativi al secondo trimestre 2017, da presentare nel prossimo mese di luglio, ossia dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017.

Ancora, il DL ha istituito l’obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Dall’obbligo sono escluse le compensazioni “interne”

Su questo punto, la ris. Agenzia delle Entrate n. 68/2017 ha fornito l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione orizzontale, a seguito delle novità del DL 50/2017, obbliga i soli titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell’Agenzia (allegato 2). Detto obbligo, tuttavia, non sussiste in relazione a particolari codici tributo (allegato 3), evidenziati nel medesimo F24, che identificano l’utilizzo del credito in compensazione “verticale” o “interna”, ossia con un importo a debito della stessa imposta.

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