Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Limite all’utilizzo dei contanti fermo a quota 3.000 euro


/ Maurizio MEOLI Sabato, 1 luglio 2017
6-8 minuti

Per gli stranieri il limite è però abbassato da 15.000 a 10.000 euro

In vista dell’imminente entrata in vigore, il 4 luglio prossimo, del DLgs. 90/2017 – di riforma della disciplina antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) – appare opportuno evidenziare come, tendenzialmente, siano destinati a rimanere immutati i limiti all’utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli assegni.

In particolare, anche a decorrere dalla suddetta data resterà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “siano esse persone fisiche o giuridiche” (così precisa il nuovo testo dell’art. 49 del DLgs. 231/2007), quando il valore oggetto di trasferimento, sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, “quale che ne sia la causa o il titolo” (anche questa precisazione è recata dal nuovo testo normativo), è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Resta, quindi, praticabile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti (cfr. la nota esplicativa CNDCEC 11 novembre 2009; soluzione confermata dalla circ. Min. Economia e finanze 16 gennaio 2012 n. 2, § 1).
È lasciata in vigore, inoltre, la deroga all’utilizzo del contante da parte di stranieri (di cui all’art. 3 comma 1 del DL 16/2012 convertito), ma il limite, in tal caso, è ridotto da 15.000 a 10.000 euro (in linea con la previsione dell’art. 2 § 1 lett. d) della Direttiva 2015/849/UE).
Nulla cambia, invece, per il servizio di money transfer, con la soglia che resta a 1.000 euro, e per l’attività di cambio valuta, con la soglia immutata a 3.000 euro.

Come evidenziato in premessa, poi, priva di novità è anche la disciplina degli assegni. E, quindi, i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane. Assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Resta il divieto, ancora, sia dell’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, che dell’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Un’importante novità attiene, invece, ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cui saldo, attualmente, non può essere pari o superiore a 1.000 euro. A decorrere dal 4 luglio 2017, infatti, sarà ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi e sarà vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, che, ove esistenti, dovranno essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

A fronte di tale nuova (complessiva) disciplina, poi, resta fermo l’obbligo in capo ai soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività abbiano notizia di infrazioni alle norme in materia di contanti, assegni e libretti di comunicare il tutto, entro trenta giorni, al Ministero dell’Economia e delle finanze (rectius, alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/1981, e per l’immediata comunicazione dell’infrazione anche alla Guardia di finanza, la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Rispetto a tale disposto normativo, si ricorda che la nota MEF 3 ottobre 2012 n. 77009 ha chiarito che alla comunicazione alla Guardia di finanza provvedono le Ragionerie Territoriali competenti.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...