/ Pamela ALBERTI Martedì, 4 dicembre 2018
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Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, ammissibilità della formazione on line; cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione. Questi i principali argomenti trattati dal Ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 412088 pubblicata ieri, relativa al credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 (art. 1 commi 46-56 della L. 205/2017 e DM 4 maggio 2018), che rinvia a una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori chiarimenti.
Condizione di ammissibilità al beneficio è che lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’art. 14 del DLgs. n. 151/2015, presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro competente.
La circolare precisa che tale condizione deve intendersi soddisfatta nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative in questione sia previsto in contratti sottoscritti – o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività – a partire dal 1° gennaio 2018. Il deposito dei contratti può essere effettuato – utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it/) – anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
È possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning”, vale a dire attraverso corsi e lezioni “on line”. Tuttavia, tale modalità di svolgimento dell’attività impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. Tali quesiti devono essere attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla. È necessario siano previsti almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre.
In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, potrà continuare la fruizione del corso.
Si richiede inoltre che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale, in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Viene comunque precisato che le suddette indicazioni sono applicabili alle attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della circolare.
Nei gruppi societari, qualora le attività formative siano configurate attraverso un progetto unitario che vede la partecipazione contestuale, in aula, di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse, vengono previste modalità semplificate per la relazione della documentazione richiesta: la relazione può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo con indicazione degli obiettivi comuni e predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, indicare per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.
Cumulabilità su stessi costi nei limiti dell’intensità massima
In merito al cumulo con altri incentivi, viene precisato che il credito d’imposta in esame è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi.
Nel caso in cui invece l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento 651/2014 (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).