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Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019

/ Pamela ALBERTI Mercoledì, 1 maggio 2019
5-6 minuti

Reintroduzione del super-ammortamento al 30% per il 2019, con la previsione della nuova limitazione di 2,5 milioni di euro per gli investimenti agevolabili. Lo prevede il DL 30 aprile 2019 n. 34 contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (c.d. DL “crescita”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di ieri e in vigore da oggi.

L’art. 1 del DL 34/2019 reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente; per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato.

Tanto premesso, la principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 riguarda l’introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili, dovrebbero essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto periodo agevolato, vale a dire quelli effettuati dallo scorso 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 in presenza delle condizioni richieste.

Non dovrebbero invece rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017, ancorché effettuati nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019, c.d. termine “lungo”.

Quanto agli investimenti agevolabili, la norma dispone l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR. Analogamente alla precedente versione dell’agevolazione ex L. 205/2017, sono quindi esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) del citato comma 1 e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a). L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell’art. 164 del TUIR e previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle finanze nelle risposte del 22 febbraio 2018).

Sempre con riferimento all’ambito oggettivo, posto che il DL 34/2019 prevede espressamente che restino ferme le disposizioni di cui all’art. 1 comma 93 della L. 208/2015, restano quindi esclusi dai super-ammortamenti: i beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; gli acquisti di fabbricati e di costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.

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