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Decreto crescita, rinvio al 30 settembre per i pagamenti da Unico 2019 per i soggetti ISA

In data di ieri 27 giugno è stato convertito, con modificazioni il D.L. 30.4.2019 n. 34, cosiddetto “Decreto Crescita”, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Oltre alla conferma delle misure introdotte con la prima versione del decreto, in sede di conversione sono state inserite numerose modifiche. Di seguito le principali novità in materia fiscale.

Testo approvato dal Senato del ddl di conversione del Decreto crescita

Proroga dei termini di versamento delle imposte per i soggetti cui si applicano i nuovi ISA (art. 12- quinquies)

Viene disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 (soggetti che applicano la tassazione per trasparenza) del testo unico delle imposte sui redditi, alle quali si applicano gli ISA.

Fatturazione elettronica (art. 12- ter)

Viene modificato il termine per l’emissione della fattura: a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Nuovo termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi (art. 3 ter)

Il termine di presentazione dalla dichiarazione Imu/Tasi è posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte in commento.

Agevolazioni IMU estese alle società agricole (art. 16-ter)

La norma di interpretazione autentica prevede che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini IMU, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, si intendono applicabili anche alle società agricole. Si tratta delle agevolazioni inerenti i terreni, con la possibilità di considerare a destinazione agricola i suoli che lo strumento urbanistico classifica come edificabili.

Semplificazioni in materia di cedolare secca (art.3-bis)

Viene soppresso l’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca.

Rottamazione-ter (art. 6 bis)

Vengono riaperti i termini, fino al 31 luglio 2019, per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle, per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e al saldo e stralcio.

Canoni di locazione non percepiti (art. 3- quinquies)

Per i contratti di locazione stipulati dal 1.1.2020, i canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore non sono imponibili ai fini Irpef “purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”, e non più dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Accertamento (art. 4-octies)

Viene introdotto l’obbligo per l’Agenzia delle entrate di emettere invito al contraddittorio prima dell’avvio di procedimenti di accertamento, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Ravvedimento operoso parziale (art. 4-decies)

L’art. 4-decies contiene una norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale: l’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Liquidazioni periodiche Iva (art. 12-quater)

È possibile sostituire l’invio delle liquidazioni periodiche (Lipe) del quarto trimestre con l’invio anticipato della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio.

Super ammortamento (art. 1)

Confermata la reintroduzione del “super ammortamento” per il 2019, secondo le disposizioni già previste per l’anno 2018, ma con l’introduzione del massimale di spesa di euro 2.500.000,00.

Per le imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione delle autovetture (art. 164 Tuir):
- nel periodo dal 1/04/2019 al 31/12/2019,
- oppure entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
Si applicano, per espresso rinvio, le disposizioni previste dall’art. 1, co. 93-97 L. n. 208/2015.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
Confermate infine le norme in tema di Mini-Ires, maggiorazione della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi, sisma bonus ed eco bonus.

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