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Accezione ampia di «imprese di ristrutturazione» per il bonus IRPEF


/ Arianna ZENI Sabato, 20 luglio 2019
3-4 minuti

La detrazione IRPEF spettante ai sensi dell’art. 16-bis comma 3 del TUIR all’acquirente di un’unità immobiliare facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato spetta anche se l’impresa venditrice ha eseguito gli interventi non direttamente, ma mediante altre imprese appaltatrici.

Lo precisa la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate di ieri, 19 luglio 2019, n. 279 nel cui testo è trasfuso il contenuto della risposta 11 ottobre 2018 n. 956-1602/2018 della Direzione centrate Persone fisiche della stessa Agenzia e che conferma le conclusioni già esposte su Eutekne.info (si veda “Bonus IRPEF anche per immobili ceduti da imprese non del settore edile” del 21 giugno 2019).

Il dubbio poteva sorgere in quanto la norma stabilisce che le persone fisiche acquirenti delle unità immobiliari ristrutturate hanno diritto alla detrazione d’imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal comma 1 dello stesso art. 16-bis, a condizione che:
- l’intervento di restauro, risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 abbia interessato l’intero fabbricato;
- l’unità immobiliare sia ceduta “da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie” che hanno eseguito gli interventi;
- la vendita dell’immobile avvenga entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.

In questo caso, la detrazione IRPEF nella misura del 50% è calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.
Nel documento in commento l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la locuzione ’’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, tenuto conto della ratio normativa volta ad agevolare il recupero del patrimonio edilizio e di favorire la ripresa del mercato immobiliare, deve essere intesa nell’accezione più ampia (come in materia di IVA), includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.

Dato che la detrazione spetta anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato è precisato, inoltre, che può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati, ossia quando viene presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazione di fine lavori. Nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione a partire dalla prima rata indicando, quale anno di sostenimento della spesa, quello di fine lavori.

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