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Sconto in fattura problematico se il fornitore determina il reddito per cassa


/ Enrico ZANETTI
5-6 minuti

L’opzione per la fruizione delle detrazioni “edilizie” sotto forma di sconto applicato in fattura dal fornitore, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, comporta la necessità di interrogarsi sul momento in cui gli importi “scontati” si considerano, rispettivamente, pagati dal cliente e incassati dal fornitore.

La questione, chiaramente, assume rilevanza solo nella misura in cui il principio che sovraintende all’individuazione del momento di sostenimento della spesa da parte del cliente e del momento di conseguimento del provento da parte del fornitore sia il principio di cassa, ossia quando:
- il cliente che beneficia dello sconto in fattura è un soggetto che non sostiene le relative spese nell’esercizio di impresa;
- il fornitore che applica lo sconto in fattura è un soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo, oppure una impresa “minore” che determina il proprio reddito di impresa secondo il regime “improntato alla cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR.

Dal punto di vista del cliente che sostiene le spese “per cassa”, anziché per competenza economica, pare corretto ritenere che l’eventuale applicazione dello sconto sul corrispettivo, comporti quanto segue:
- ove lo sconto lasci comunque dovuta una parte del “totale fattura”, l’intera spesa (ivi compresa la parte coperta dallo sconto) si considera “pagata per cassa” quando avviene il pagamento della parte non coperta dallo sconto;
- ove lo sconto copra l’intero corrispettivo dovuto (ipotesi che può eventualmente verificarsi nei casi in cui trova applicazione il superbonus al 110%), l’intera spesa si considera “pagata per cassa” in corrispondenza della data di emissione del documento di spesa “a debito zero” per il committente.

Dal punto di vista del fornitore che determina il proprio reddito “per cassa”, anziché per competenza economica, pare corretto ritenere che, a prescindere dal fatto che lo sconto “copra” solo una parte del “totale fattura” o il suo intero ammontare, il momento di incasso, della parte di corrispettivo che viene pagata con l’attribuzione al fornitore del credito di imposta, coincida con la data in cui detto credito viene reso disponibile nel cassetto fiscale del fornitore (lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto ai fini dell’IVA per i soggetti che applicano il regime dell’IVA per cassa, di natura opzionale, introdotto dall’art. 32-bis del DL 83/2012).

Quello è infatti il momento a partire dal quale la “moneta fiscale” entra nella disponibilità del fornitore, con possibilità per quest’ultimo di disporne eventualmente anche mediante sua cessione a terzi.
Così ragionando, se un libero professionista ha emesso a dicembre 2020, nei confronti di un cliente persona fisica “privata”, una fattura per 10.000 euro di corrispettivo, 400 euro di oneri previdenziali e 2.288 euro di IVA, applicando uno sconto sul corrispettivo pari al totale della spesa (12.688 euro), in quanto detraibile ai fini del superbonus al 110%, il momento di sostenimento della spesa per il cliente è dicembre 2020, ma il momento di incasso per il professionista dovrebbe cadere nel 2021, ove soltanto nel corso del 2021 entrerà nella sua materiale disponibilità il credito di imposta corrispondente allo sconto applicato.

Sempre così ragionando, se nel precedente esempio lo sconto applicato in fattura fosse pari al 50% della spesa detraibile totale, mentre il restante 50% fosse pagato dal cliente all’atto di emissione della fattura, se per il cliente l’intera spesa di 12.688 euro si considera sostenuta in quella data, pare corretto ritenere che per il fornitore libero professionista ai 6.344 euro pagati dal cliente nel 2020 corrisponderebbero compensi incassati nel 2020 per 5.000 euro, in quanto parte di quel pagamento andrebbe ascritta alle corrispondenti quote delle altre voci (oneri previdenziali e IVA) che concorrono a formare la spesa detraibile totale pagata al 50%.

Gli altri 5.000 euro di compensi fatturati concorrerebbero invece a formare il reddito di lavoro autonomo del 2021, ove soltanto nel corso di tale anno entrasse nella disponibilità del libero professionista il credito di imposta corrispondente allo sconto applicato.

Quanto precede dovrebbe valere, oltre che per i fornitori il cui reddito è di lavoro autonomo, anche per quei fornitori il cui reddito è di impresa, ma determinato “per cassa”, ai sensi dell’art. 66 del TUIR.
In quest’ultimo caso, tuttavia, i dubbi si infittiscono ulteriormente, posto che, sull’opposto versante del sostenimento delle spese detraibili, la prassi dell’Agenzia delle Entrate afferma che queste “imprese minori” vanno comunque per competenza.

Viene da sé che su tutti questi aspetti sarebbe senz’altro auspicabile trovare presto, nella prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, conferme espresse o adeguatamente motivate conclusioni di diverso segno.

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