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Società di persone tenuta alla comunicazione delle opzioni edilizie

 Società di persone tenuta alla comunicazione delle opzioni edilizie
/ Arianna ZENI
5-6 minuti

I soggetti che possono esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di imposta, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, sono i beneficiari delle detrazioni “edilizie” che, in assenza delle opzioni medesime, potrebbero scomputare dalla propria imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi.

Ciò resta vero anche quando il diritto a beneficiare delle detrazioni “edilizie” sorge in relazione a spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di proprietà condominiale.
Se, infatti, in questi casi, è il condominio il soggetto tenuto a presentare l’apposita Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate, esso vi procede per conto dei singoli condòmini, i quali sono ab origine i beneficiari delle agevolazioni e devono essere indicati come tali dal condominio nel modello di Comunicazione di opzione che presenta all’Agenzia delle Entrate.

Per altro, anche nel contesto “condominiale”, la scelta sull’esercizio o meno delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 rimane un “diritto individuale” di ciascun singolo condomino, fatta eccezione soltanto per il caso delle detrazioni “edilizie” spettanti nella misura superbonus al 110%, relativamente alle quali il comma 9-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 rimette alla potestà decisionale dell’assemblea condominiale (e non, quindi, del singolo condomino) la decisione in merito all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Questa impostazione di fondo necessita però di alcune specificazioni quando il soggetto che sostiene le spese detraibili per gli interventi agevolati è una società che imputa il reddito per trasparenza direttamente in capo ai propri soci, come ad esempio nel caso delle società di persone.

È indubbio che, così come per le spese detraibili sostenute tramite condominio, anche in questo caso l’imputazione per trasparenza in capo ai soci delle corrispondenti detrazioni IRPEF e/o IRES comporta che i beneficiari finali delle medesime siano questi ultimi e non la società che imputa i propri redditi per trasparenza ai soci.

Tuttavia, a differenza dei singoli condòmini, che sono ab origine i beneficiari delle agevolazioni relative alle spese da essi sostenute per il tramite del condominio, i soci delle società che imputano per trasparenza i redditi non sostengono nemmeno indirettamente le spese detraibili (le quali sono sostenute “a pieno titolo” dalla società trasparente; la fattura per gli interventi “edilizi”, infatti, è intestata alla società di persone ed è la stessa società di persone che provvede al suo pagamento) e divengono beneficiari delle detrazioni “edilizie” corrispondenti a dette spese soltanto una volta che si perfeziona la loro imputazione per trasparenza da parte della società.

Ne consegue che, nelle more dell’imputazione per trasparenza ai soci delle detrazioni “edilizie”, la società trasparente che ha sostenuto le spese detraibili è il soggetto pienamente legittimato a decidere se avvalersi delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, presentando l’apposita Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate nella sua qualità di soggetto beneficiario.

Ove proceda in tal senso, avvalendosi quale beneficiaria delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, si ritiene che la società trasparente non debba riportare nella propria dichiarazione dei redditi i dati relativi alle spese detraibili sostenute per le quali si è optato per la cessione/sconto sul corrispettivo (nel caso delle società di persone, ad esempio, non dovrebbero essere compilati gli appositi righi dei quadro RP o RN del modello REDDITI SP). Tale comportamento sarebbe coerente con quello adottato dalle persone fisiche che optano per la cessione/sconto sul corrispettivo. Una diversa strada (se, invece, la società di persone dovesse indicare dette spese nei quadri del modello) potrebbe evidenziare “di default” le detrazioni nel quadro RN senza che la società possa modificarle.

Ove invece la società trasparente non si avvalga delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, le spese sostenute per gli interventi “edilizi” dovranno essere evidenziate nel quadro RP o nel quadro RN del modello REDDITI SP e la detrazione IRPEF e/o IRES corrispondente alle spese detraibili sostenute si trasferirà evidentemente per trasparenza in capo a ciascun socio pro quota e saranno eventualmente questi ultimi a poter decidere se optare successivamente per la cessione del credito di imposta corrispondente alle rate successive alla prima della detrazione ricevuta per trasparenza.

Stante l’assoluto silenzio, sul punto, sia delle istruzioni per la compilazione della Comunicazione delle opzioni ex art. 121, sia nelle istruzioni per la compilazione dei quadri RP e RN del modello REDDITI SP 2021, un cenno di conferma ufficiale a questa impostazione sarebbe d’uopo.

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