/ Stefano SPINA 5-7 minuti Ai sensi dell’art. 1123 comma 1 c.c., i criteri di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni che vengono decise, “sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Qualora l’edificio abbia più scale, cortili, lastrici, opere o impianti destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione vanno suddivise, con il criterio proporzionale o la diversa convenzione, solo tra il gruppo di condòmini che ne trae utilità (art. 1123 comma 3 c.c.). Se poi si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascun condomino può farne (art. 1123 comma 2 c.c.). Con riguardo alle spese di manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, l’art. ...
Notizie a portata di mouse direttamente dai Professionisti