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Visto di conformità anche per comunicazioni di cessione delle rate residue


/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
4-6 minuti

Recependo le novità introdotte dal DL 157/2021 (c.d. decreto “Antifrodi”), con il provv. 12 novembre 2021 n. 312528, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Unitamente sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione del modello e le relative specifiche tecniche.

Come precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16, infatti, l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal DL 157/2021, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o il c.d. “sconto sul corrispettivo” deve essere trasmessa, sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- in caso di cessione della rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Il provv. Agenzia delle Entrate n. 312528/2021, modificando il provv. n. 283847/2020, §§ 4.2 e 4.3, dispone quanto segue.
La comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari deve essere inviata:
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni dei c.d. “condomini minimi” può essere inviata anche da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In questi casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni richieste per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico e al visto di conformità necessario per tutte le detrazioni “edilizie” optabili.

Infine, la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, deve essere inviata:
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia.

Chi rilascia il visto deve presentare la comunicazione

Quindi, coloro che hanno sostenuto spese nel 2020 e che nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa al 2020) fruiscono della prima rata di detrazione spettante, ove intendano cedere le rimanenti rate dell’agevolazione non ancora fruite e abbiano concluso l’accordo di cessione successivamente al 12 novembre 2021, dovranno richiedere (oltre all’attestazione di congruità delle spese da parte del tecnico abilitato, si veda “Al tecnico abilitato la congruità delle spese per lavori di efficienza energetica” del 1° dicembre) al soggetto che rilascia il visto di conformità la presentazione della comunicazione entro il termine di invio della dichiarazione 2022.

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