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Sui bonus edilizi responsabilità solidale di chi acquista solo con dolo o colpa grave

La limitazione della responsabilità riguarda i crediti per cui sono stati rilasciati visto di conformità e attestazione di conguità delle spese

È stato infine trovato il difficile compromesso sulla limitazione della responsabilità dei cessionari dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, da inserire nella legge di conversione del DL 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) il cui testo è stato approvato ieri dal Senato e passa ora all’esame della Camera.


È ormai da alcuni mesi che le banche e gli altri intermediari finanziari hanno smesso di assumere, con imprese edili e famiglie, nuovi impegni all’acquisto di crediti di imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, perché, tra gli acquisti già perfezionati e quelli per i quali già si erano impegnati, hanno sostanzialmente “riempito” il plafond di crediti di imposta che possono acquisire nella ragionevole certezza di non “sforare” i flussi annuali di debiti fiscali e contributivi con i quali quei crediti possono essere utilizzati in compensazione.

Di qui l’esigenza di consentire alle banche di trovare a loro volta degli “acquirenti finali” cui rivendere i crediti che acquistano, così da liberare “plafond interno” e poter assumere nuovi impegni di acquisto di credito verso imprese edili e famiglie.


Una esigenza che si è tradotta anzitutto nell’introduzione della previsione della possibilità, per banche e società appartenenti al gruppo bancario, di cedere i crediti di imposta ai propri correntisti “non consumatori finali” (anche per quei crediti che avrebbero altrimenti esaurito il numero massimo di cessioni che possono riguardarli), ma che si è subito scontrata con l’enorme diffidenza dei potenziali acquirenti, in ragione dei profili di responsabilità solidale cui avrebbero potuto rimanere appresi in ragione dell’acquisto dei crediti.


Per risolvere in modo efficace la questione, si sarebbe potuto dire, in modo chiaro, che chiunque acquista un credito di imposta ex art. 121 del DL 34/2020 da una banca o un intermediario finanziario, il quale attesta di aver effettuato in sede di acquisto del credito controlli adeguati ai propri doveri di diligenza (come per altro dettagliati nella recente circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23), non può incorrere in responsabilità solidale con l’originario beneficiario del bonus e i precedenti cessionari del medesimo, a meno che, naturalmente, abbia preso parte alla genesi stessa di quel credito di imposta, quale originario beneficiario della detrazione o quale fornitore che ha riconosciuto lo sconto sul corrispettivo in fattura.

Una formulazione che ricalca alcune di quelle inizialmente proposte da alcune forze parlamentari, ma che nelle ultime settimane il Governo sembrava non condividere.


Di qui l’emendamento di compromesso approvato infine ieri che, come ogni compromesso, consente di dire “meglio di niente”, ma certamente non risolve con la stessa efficacia i dubbi e le incertezze che si sarebbero potuti e dovuti rimuovere con nettezza.

La modifica inserita nel Ddl. di conversione del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) approvato ieri si imita ad aggiungere al comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 che il “concorso nella violazione”, che fa scattare i profili di responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari, che si susseguono nei limiti del numero di cessioni effettuabili, è solo quello attuato “con dolo o colpa grave”.


Premesso che una formulazione più chiara della norma sarebbe stata preferibile, dovrebbe essere lecito ritenere che il dolo e la colpa grave possano ritenersi sempre esclusi in capo a un correntista che acquista un credito di imposta che gli viene venduto da una banca o altro intermediario finanziario, il quale gli attesti di aver effettuato, in sede di acquisto del credito, controlli conformi a quelli indicati, per questa tipologia di soggetti acquirenti, dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Quindi, seppur per vie più tortuose e meno chiare, si dovrebbe poter considerare sostanzialmente raggiunto l’obiettivo di rasserenare i potenziali correntisti acquirenti che, con i loro acquisti, potrebbero contribuire a liberare nuovi plafond di impegni all’acquisto delle banche (questa sembra essere anche la valutazione formulata a caldo dal CNDCEC, nel comunicato stampa diffuso ieri con i commenti del Presidente De Nuccio e del Delegato alla fiscalità Regalbuto).


Attenzione però che il confinamento della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave viene limitato ai soli crediti “generati” nei cassetti fiscali con l’accompagnamento dei visti fiscali di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-ter del DL 34/2020, mentre, per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all’epoca.

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