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Visualizzazione dei post da giugno, 2024

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Contribuenti senza proroga alla cassa entro il 1° luglio

Sono interessati i soggetti che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA o che superano il limite di applicabilità Entro lunedì 1° luglio, in quanto il 30 giugno è domenica, i contribuenti che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 devono provvedere a effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento con la suddetta maggiorazione dovrà invece avvenire entro il successivo 31 luglio. Con il citato art. 37 del DLgs. 13/2024, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, sono invece stati prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; - che scadono il 30 giugno 2024; - in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di aff...

Onorari da 650 euro per il concordato preventivo biennale

L’ADC pubblica un vademecum sui compensi consigliati: 250 euro per la compilazione del modello, 400 per la valutazione della proposta Per gli adempimenti relativi al concordato preventivo biennale il commercialista potrà richiedere un compenso complessivo di 650 euro, ulteriormente incrementabile in caso di accettazione della proposta pervenuta dal Fisco. È questo l’onorario consigliato dall’Associazione dottori commercialisti, che ieri ha pubblicato un apposito Vademecum sui compensi, a integrazione di quello già realizzato e aggiornato annualmente dall’ANC. Il documento, infatti, non si sofferma su tutte le attività svolte dagli iscritti all’albo, ma solo su quegli adempimenti su cui, per novità e complessità, è difficile orientarsi ai fini della determinazione del compenso. L’obiettivo, lungi dal voler reintrodurre surrettiziamente la tariffa professionale, è quello di offrire punti di riferimento più aggiornati ed evoluti rispetto agli unici a oggi disponibili, ovvero i parametri d...

Regolarizzazione del magazzino con campo specifico nei modelli ISA

Paola rivetti 4-6 minuti Con la circolare n. 15, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024). Il quadro complessivo sotto il profilo applicativo risulta nel complesso confermato. Nell’esaminare gli interventi normativi che hanno avuto effetto sulla disciplina ISA, la circolare commenta le modifiche del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. Adempimenti), che all’art. 5 prevede un processo di razionalizzazione degli ISA per tener conto delle evoluzioni della classificazione ATECO. Al riguardo viene anticipato che, dal prossimo anno, la classificazione subirà modifiche, in linea con quanto effettuato a livello europeo per la classificazione NACE, che comporteranno la revisione anticipata degli ISA relativi al commercio al dettaglio. In particolare, in tali indici dovranno confluire gli ISA del commercio ambulante seguendo una logica basata sulla modalità di vendita (all’ingrosso e al d...

Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4%

 Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4% alberto girinelli e massimo negro 5-6 minuti Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il prossimo 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, ma non solo: il Consiglio dei Ministri dello scorso 20 giugno ha varato un corposo pacchetto di interventi normativi che spaziano dall’attesa proroga dei versamenti all’entrata in vigore dei nuovi Testi unici, passando per diverse e rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale. Procedendo con ordine, l’intervento più atteso era probabilmente quello che, mettendo fine ai dubbi interpretativi sorti in questi mesi, introduce esplicitamente la possibilità, per i soggetti ISA e i contribuenti minimi (ossia in regime di vantaggio e forfetario), di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 30 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,4%. L’art. 37 del DLgs. 13/2024 ha infatti differito al 31 l...

Vera, nuova piattaforma per la regolarità contributiva

Presentata ieri, consentirà di verificare tutte le posizioni debitorie e creditorie di un’impresa È stata presentata ieri sul sito dei consulenti del lavoro la nuova piattaforma interattiva per la regolarità contributiva denominata “VeRA”, che consentirà ai professionisti di poter capire in anticipo e intervenire tempestivamente in caso di esito negativo di un DURC. La nuova piattaforma è frutto di lunghe interlocuzioni tra INPS e Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e rappresenta un punto di svolta nelle interazioni tra le imprese, gli intermediari e lo stesso Istituto previdenziale, in quanto si basa sulla collaborazione proattiva tra i soggetti interessati. Il DURC rappresenta sicuramente un documento importante per le imprese, necessario, ad esempio, per poter accedere a un incentivo, a un esonero contributivo legato all’assunzione di personale, o partecipare a una gara di appalto. Avere un DURC negativo significa bloccare la vita di un’impresa, con ricadute ne...

Bonus facciate soppressa la cessione differita delle rate residue

 Dal 29 maggio i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione non possono più optare per tale cessione Per le spese sostenute fino al 2022, l’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 prevedeva una detrazione IRPEF/IRES per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 68 n. 1444 (c.d. “bonus facciate”). Con riguardo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 l’agevolazione compete con aliquota del 90%, mentre per quelle sostenute nel 2022 nella misura del 60% e deve essere ripartita in 10 quote annuali. In luogo della detrazione spettante, i soggetti che sostenevano le relative spese, potevano optare per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la sua cessione ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

Opzioni ancora possibili con spese entro il 30 marzo documentate per lavori effettuati

Sono molti i dubbi interpretativi che derivano dalla norma introdotta dall’art. 1 comma 5 del DL 39/2024 La finalità del legislatore, con il comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024, è quella di “disapplicare la disapplicazione” del “blocco” delle opzioni di sconto o cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per le spese detraibili ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi, sostenute successivamente al 30 marzo 2024, che sono relative a quegli interventi che, al 30 marzo, risultano essere ancora “soltanto su carta”, ossia soltanto su titoli edilizi abilitativi ed eventuali delibere assembleari (quando relativi a parti comuni di edifici condominiali). Per fare questo, viene introdotta una implicita presunzione assoluta della sussistenza di tale circostanza (intervento ancora solo “su carta”) quando alla medesima data non risultano ancora esservi spese sostenute documentate da fattura per lavori già effettuati. I presupposti di applicazione del comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 (...

Il tardivo o errato invio delle Certificazioni Uniche è ravvedibile

Rivista a favore del contribuente una precedente prassi dell’Amministrazione finanziaria L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile, così come l’invio di una nuova certificazione corretta in caso di errore: questa è una delle novità contenute nella circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 n. 12, che supera espressamente un precedente orientamento di prassi. La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione: - senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97; - con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Tuttavia, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (la sanzione di 100 euro è ...

Per l’IMU dei fabbricati si guarda alla rendita catastale al 1° gennaio

In caso di nuova edificazione o di interventi edilizi va adottata la rendita dalla data di fine dei lavori o, se antecedente, di utilizzo del fabbricato Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati ai fini IMU occorre utilizzare la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 745 L. 160/2019. Tuttavia, in caso di nuova edificazione oppure di interventi edilizi sui fabbricati, la nuova rendita (attribuita a seguito dell’obbligo di aggiornamento catastale) dovrà essere impiegata a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data del loro utilizzo. Infatti, in base al DM 19 aprile 1994 n. 701, i proprietari, al termine dei lavori, attraverso la procedura informatica DOCFA, formulano una “proposta di rendita” che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del citato decreto, rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatic...

Per i bonus edilizi rileva l’accordo di cessione

La cessione si perfeziona con il rilascio dell’attestazione del consulente della banca Una fattispecie che ricorre con frequenza, nell’ambito delle detrazioni edilizie, è quella per cui il fornitore, che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), cede successivamente il corrispondente credito d’imposta a una banca. In base al documento OIC agosto 2021, in tale ipotesi, il fornitore rileva, in contropartita al ricavo (§§ 13 e 20.b): - un credito corrispondente all’ammontare che sarà erogato tramite disponibilità liquide; - un credito che, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, è iscritto nella voce “C.II.5-bis - Crediti tributari” dello Stato patrimoniale. Il credito tributario è rilevato (quale trattamento contabile principale, applicabile sia alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, sia alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e ...

Aliquota al 30% per gli interventi di recupero edilizio dal 2028

arianna zeni 5-7 minuti A regime, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus casa”) per la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione” è riconosciuta nella misura del 36%, ma ne è stato di anno in anno prorogato il potenziamento al 50%. Attualmente, l’art. 16 comma 1 del DL 63/2013 dispone tale potenziamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, invece, l’aliquota della detrazione si abbasserà al 36% nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare. L’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024, introdotto in sede di conversione dalla L. 67/2024, prevede la riduzione dal 36% al 30% di questa agevolazione fiscale spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 20...