Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la vecchia ATECO 2007.
Questa novità ha creato molti dubbi nel settore dell’edilizia, soprattutto per capire quando si applica il reverse charge IVA.
L’Agenzia delle Entrate, durante una videoconferenza del 24 settembre 2026, ha chiarito il punto più importante:
Il reverse charge si applica solo alle attività che si trovano nella Sezione F (Costruzioni) della tabella ATECO.
Se un’attività è stata spostata fuori dalla Sezione F, non si applica più il reverse charge.
🔍 Un esempio pratico: il restauro di edifici storici
Prima del 2025, il “restauro di edifici storici” era dentro la Sezione F.
Con ATECO 2025 è stato spostato nella Sezione S (attività artistiche e culturali).
Risultato:
👉 Non si applica più il reverse charge
👉 L’IVA torna ad essere ordinaria
Questo vale anche per altre attività che hanno cambiato sezione.
| Attività | Codice ATECO 2007 | Sezione 2007 | Codice ATECO 2025 | Sezione 2025 | Reverse charge? |
|---|---|---|---|---|---|
| Restauro di edifici storici | 41.20.00 | F – Costruzioni | 91.30.01 | S – Attività artistiche | ❌ No |
| Sviluppo di progetti immobiliari | (voce in Sezione F) | F – Costruzioni | 68.12 | M – Attività immobiliari | ❌ No |
| Installazione impianti elettrici | 43.21.01 | F – Costruzioni | 43.21 | F – Costruzioni (voce più ampia) | ⚠️ Dipende dal dettaglio |
🧩 E per gli altri servizi in edilizia?
Per attività come:
• pulizie
• demolizioni
• installazione impianti
• completamento edifici
la regola resta la stessa:
✔ reverse charge solo se il codice ATECO corrisponde a quelli indicati dalla circolare 14/2015.
Con ATECO 2025 alcune voci sono diventate più “ampie”, quindi bisogna fare attenzione: non sempre la nuova voce coincide con quella che attivava il reverse charge.