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Compensazione del credito IVA solo con dichiarazione presentata a febbraio

Compensazione del credito IVA solo con dichiarazione presentata a febbraio
In vista della scadenza di lunedì, è opportuno fare alcuni controlli per poter effettuare correttamente le compensazioni dei crediti tributari
Lunedì 16 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IVA 2014 superiore a 5.000 euro soltanto se la dichiarazione annuale IVA è stata presentata entro lo scorso 28 febbraio.

Quest’anno, il termine per l’invio della comunicazione dati IVA scadeva lunedì 2 marzo, in quanto il termine ordinario di scadenza, il 28 febbraio, cadeva di sabato; in concreto, ciò significa che l’invio delle comunicazioni dati IVA è considerato tempestivo, quindi non sanzionabile, se effettuato entro tale data.
Stesso ragionamento, sotto il profilo della tempestività della presentazione, nel caso in cui il contribuente abbia scelto di presentare la dichiarazione annuale IVA (anche a debito) onde evitare il duplice adempimento (prima la comunicazione dati e poi la dichiarazione annuale).

Diversa, però, è la questione se dalla dichiarazione annuale emerge un credito IVA che il contribuente intende compensare perché, in tal caso, la dichiarazione presentata entro sabato 28 febbraio ne consente l’utilizzo in compensazione già a decorrere dal 16 marzo, mentre la presentazione in data 2 marzo permette di utilizzare il detto credito soltanto a decorrere dal 16 aprile.

Tali conclusioni trovano fondamento nel dato testuale dell’art. 10, primo comma, lett. a) del DL 78/2009, che, espressamente, prevede che il credito IVA di importo superiore a 5.000 euro può essere utilizzato nella compensazione orizzontale “a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ... da cui il credito emerge”.

Quindi, riepilogando, è sanzionabile la dichiarazione annuale IVA inviata lunedì 2 marzo, ma il credito IVA che ne emerge potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 16 aprile e non dal 16 marzo.

Tale problema coinvolge i crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro, in quanto, fino a tale soglia, la compensazione è libera e non richiede la previa presentazione della dichiarazione annuale.

Qualora, invece, l’importo del credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale superi la soglia di 15.000 euro, occorrerà anche apporre il visto di conformità alla dichiarazione annuale; per cui, in caso di presentazione della dichiarazione annuale entro sabato 28 febbraio senza visto di conformità, la compensazione al 16 marzo potrà essere effettuata fino a un massimo di 15.000 euro.
In tale ultimo caso, sarà possibile presentare nel mese di marzo una dichiarazione IVA sostitutiva della precedente con apposizione del visto di conformità e, dal 16 aprile, sarà ammessa la compensazione per importi superiori a 15.000 euro.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 1/2010, che il contribuente, che presenta la propria dichiarazione senza visto di conformità (intendendo, in tal modo, utilizzare il credito in compensazione non oltre il limite di 15.000 euro), può modificare la propria scelta mediante presentazione di una dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), ai sensi dell’art. 2, comma 7 del DPR n. 322/1998.
L’Agenzia ha altresì evidenziato che saranno applicate sanzioni al contribuente che presenti la dichiarazione correttiva entro il termine di scadenza ordinario, mentre sarà applicabile la sanzione amministrativa per la tardiva presentazione nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione sostitutiva/integrativa entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza (si veda la risoluzione n. 325 del 14 ottobre 2002).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito (circolare n. 1/2010) che l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all’art. 13 del DLgs. 471/1997.

Altro aspetto importante da non dimenticare è il divieto di utilizzare crediti tributari in compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti (alla data della compensazione) di importo superiore a 1.500 euro, introdotto dall’art. 31 del DL 78/2010.

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