Il coniuge superstite residente nella casa familiare è «protetto» dal Fisco
Per la Cassazione, la rinuncia all’eredità rende nullo l’accertamento, non operando il possesso dei beni ereditari
Ai fini fiscali, il debito del de cuius si trasmette per successione agli eredi, salvo il caso delle sanzioni, che, art. 8 del DLgs. 472/97, non si trasmettono.
Pertanto, agli eredi del contribuente defunto e ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/73, possono essere notificati atti impositivi (pensiamo al classico caso dell’avviso di accertamento) riferibili a debiti tributari del de cuius.
Pertanto, agli eredi del contribuente defunto e ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/73, possono essere notificati atti impositivi (pensiamo al classico caso dell’avviso di accertamento) riferibili a debiti tributari del de cuius.
È intuitivo come, pure in ambito fiscale, abbiano effetto le norme del codice civile relative all’eredità.
Così, in giurisprudenza è stato affermato che, per poter azionare il debito nei confronti degli eredi, occorre che questi abbiano accettato l’eredità (Cass. n.21101/2010), e la relativa prova deve essere fornita dall’ente impositore. A tal fine, peraltro, non basta asserire che il contribuente ha inviato la dichiarazione di successione (Cass. n. 21902/2011).
In altra sede è stato palesemente sancito che il semplice chiamato all’eredità non è responsabile di alcunché (C.T. Prov. Imperia 7 febbraio 2012 n. 3/4/12).
Così, in giurisprudenza è stato affermato che, per poter azionare il debito nei confronti degli eredi, occorre che questi abbiano accettato l’eredità (Cass. n.21101/2010), e la relativa prova deve essere fornita dall’ente impositore. A tal fine, peraltro, non basta asserire che il contribuente ha inviato la dichiarazione di successione (Cass. n. 21902/2011).
In altra sede è stato palesemente sancito che il semplice chiamato all’eredità non è responsabile di alcunché (C.T. Prov. Imperia 7 febbraio 2012 n. 3/4/12).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1588 depositata ieri, si è occupata del coniuge superstite che, avendo rinunciato all’eredità, si trova a risiedere nella casa familiare.
Rileviamo che l’art. 485 c.c. prevede l’ipotesi in cui il chiamato all’eredità è già nel possesso dei beni ereditari, stabilendo che, in tale circostanza, questi è tenuto a fare l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione e che, trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità viene considerato erede puro e semplice, decadendo, di fatto, dal diritto di rinunciare all’eredità.
Rileviamo che l’art. 485 c.c. prevede l’ipotesi in cui il chiamato all’eredità è già nel possesso dei beni ereditari, stabilendo che, in tale circostanza, questi è tenuto a fare l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione e che, trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità viene considerato erede puro e semplice, decadendo, di fatto, dal diritto di rinunciare all’eredità.
Secondo la Corte, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dimostrare, art. 2697c.c., che il coniuge superstite era nel possesso dei beni ereditari, ex art. 485 c.c., non limitandosi, invece, ad affermare che il fatto che si trattasse di due coniugi con la medesima residenza fosse, di per sé, sufficiente a ritenere fondata tale presunzione; conseguentemente, secondo l’Amministrazione finanziaria, la donna, non avendo chiesto l’inventario nel termine dei tre mesi, era decaduta dal diritto di rinunciare all’eredità (ritenendosi, pertanto, priva di effetti la rinuncia che ella aveva successivamente effettuato).
L’Agenzia delle Entrate, infatti, nel difendersi, aveva sostenuto che il disposto dell’art. 540 c.c., che attribuisce al coniuge superstite i diritti di abitazione della casa familiare in proprietà del de cuius e di uso della relativa mobilia, poteva applicarsi solo nel caso di successione necessaria e non di successione legittima, come nel caso di specie.
Ragionamento in linea con la giurisprudenza civile
Pertanto, secondo tale orientamento (. Cass. 11018/2008), nel caso di successione legittima, l’abitazione da parte del coniuge superstite della casa familiare già in proprietà del de cuius implicherebbe l’applicazione dell’art. 485 c.c., che richiede a tale fine il possesso di anche uno solo dei beni ereditari (come ad esempio, la quota della casa coniugale già di proprietà del “de cuius”).
I giudici di legittimità, nella sentenza in commento, sottolineano, però, come sul punto si siano espresse le Sezioni Unite (. Cass. 4847/2013), le quali hanno superato il predetto orientamento. Più precisamente, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, non può ritenersi una manifestazione di possesso dei beni ereditari la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del defunto, in quanto, in tali casi, il coniuge può anche solo stare esercitando i diritti di abitazione e di uso, art. 540 c.c.
Inoltre, la Cassazione evidenzia come, in tal senso, si era espressa anche la sezione tributaria (Cass. n. 1920/08), precisando che i diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 c.c., a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest’ultimo a titolo successorio ma a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge.
In ragione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, la Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto valida la rinuncia all’eredità manifestata dalla moglie del de cuius, con verbale registrato, confermando la sentenza della C.T Regionale che annullava la cartella notificata illegittimamente alla donna.