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Per le prestazioni occasionali guida il vincolo di subordinazione


/ Luca NEGRINI Mercoledì, 19 luglio 2017
6-8 minuti

I nuovi voucher non vanno confusi con la prestazione occasionale autonoma ex art. 2222 c.c.

L’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito ha introdotto nuovamente nel nostro ordinamento i voucher, ma ha cambiato terminologia, abbandonando la precedente definizione, allo scopo di sottolineare la novità della disciplina rispetto a quella abrogata da poco sul lavoro accessorio (artt. 48-50 del DLgs. 81/2015).
La nuova definizione di prestazioni occasionali non è stata, però, una scelta brillante, in quanto il nostro ordinamento di fatto conosceva già delle prestazioni occasionali, anche se di natura autonoma, che nella terminologia comune erano sopravvissute anche all’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 61 del DLgs. 276/2003, che ne definiva i limiti quantitativi per contrapporle al contratto a progetto.

Le prestazioni occasionali di natura autonoma trovano la loro disciplina nell’art. 2222 c.c. sul contratto d’opera, che si realizza quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In questi casi il lavoratore, per ricevere il corrispettivo, emette normalmente una ricevuta per prestazione occasionale, per evidenziare come questa prestazione di servizio non sia soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 5 del DPR 633/1972, in quanto egli non esercita tale attività di lavoro autonomo per professione abituale.

Se l’attività, pur rimanendo autonoma, travalica i limiti dell’occasionalità e diventa continuativa allora si configura una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. A quel punto, però, si rischia l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato se le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DLgs. 81/2015.
Le prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017 si chiamano allo stesso modo, ma sono qualcosa di diverso, in quanto possono essere utilizzate per attività di lavoro subordinato, anche se nulla vieta di utilizzare tale forma di remunerazione per prestazioni in cui non sia necessariamente presente un vincolo di subordinazione.

Proviamo a fare un esempio per cercare di chiarire meglio la distinzione, facendo riferimento all’attività del taglio dell’erba di un giardino.
Se sono un privato persona fisica, rientrando nel novero degli utilizzatori di cui alla lett. a) del comma 6 dell’art. 54-bis, potrò utilizzare il c.d. Libretto Famiglia per remunerare questa attività, dal momento che i lavori di giardinaggio rientrano tra le prestazioni contemplate nel comma 10 della medesima disposizione.
Se il giardino è, invece, condominiale, non potrà essere utilizzato il Libretto Famiglia, riservato alle persone fisiche. Il condominio, in quanto utilizzatore che difficilmente avrà alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, potrà avvalersi del contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13 dell’art. 54-bis per remunerare il lavoratore cui intende affidare il taglio dell’erba.
Infatti, dal momento che l’attività è svolta da un singolo con lavoro proprio, non si dovrebbe incorrere nel divieto contenuto nella lett. d) del comma 14, che esclude l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, per evitare che un’impresa, assunto un appalto, esegua poi i lavori avvalendosi di personale remunerato con questa forma contrattuale.

Il privato o il condominio, tenuto conto che il taglio dell’erba del giardino è un’attività che può essere senz’altro affidata a un lavoratore senza necessità di assoggettarlo a un vincolo di subordinazione, potrebbero anche scegliere l’altra via citata all’inizio, stipulando un contratto d’opera ex art. 2222 c.c.. In questo caso, la ricevuta rilasciata al committente per il lavoro eseguito sarà per prestazione occasionale, se chi ha tagliato l’erba non è un giardiniere per professione abituale, dovendo altrimenti essere emessa una fattura.

L’unica differenza tra le due prestazioni occasionali è che solo nell’ambito di quella prevista dall’art. 54-bis del DL 50/2017 il lavoratore è soggetto a un vincolo di subordinazione, per cui l’utilizzatore, una volta acquisita la prestazione, esercitando il suo potere direttivo potrebbe modificarne l’oggetto, chiedendo al lavoratore di impiegare le ore pagate non per tagliare l’erba, ma per potare le rose. Una possibilità di modifica unilaterale dell’oggetto della prestazione preclusa, invece, nel contratto d’opera.

Certo, anche dal punto di vista terminologico il legislatore del DL 50/2017 non è stato di grande aiuto per chi deve far tagliare l’erba del proprio giardino. Dovrà decidere se diventare un utilizzatore, con i conseguenti obblighi di preventiva registrazione e gli adempimenti previsti dall’art. 54-bis o assumere il ruolo di committente ex art. 2222 c.c., facendo però attenzione a non esercitare un potere direttivo, che si traduca in ordini e direttive propri del lavoro subordinato, sempre che la durata del rapporto non superi i limiti dell’occasionalità, perché altrimenti il rapporto sarà assoggettato alla disciplina del lavoro subordinato anche solo se le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

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