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Detrazione IVA per le fatture registrate nel 2018 anche in contabilità semplificata


/ Emanuele GRECO e Paola RIVETTI Sabato, 3 febbraio 2018
5-7 minuti

L’opzione per il regime di cassa con presunzione di incasso/pagamento non influenza la detrazione relativa a fatture «tardive»

Le regole di detrazione IVA individuate dalla circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate si applicano anche alle imprese in contabilità semplificata, caratterizzate dalla determinazione del reddito secondo il criterio delle registrazioni IVA (c.d. presunzione di incasso e pagamento ex art. 18 comma 5 del DPR 600/73). Lo ha confermato la stessa Amministrazione finanziaria con le risposte a Telefisco 2018.

Facendo il caso, ad esempio, di un’operazione effettuata ai fini IVA nel 2017 (es. cessione di beni consegnati il 20 dicembre 2017), la cui fattura viene ricevuta e registrata dal cessionario tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018, l’Agenzia specifica che:
- il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato anche nella dichiarazione relativa al 2017, da presentarsi entro il 30 aprile 2018, avvalendosi se necessario di un sezionale del registro IVA acquisti per annotare la fattura ricevuta;
- la deducibilità del costo si verifica nell’anno 2018, assumendo che la data di registrazione della fattura coincida con quella in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo.

Nel caso prospettato, se invece la fattura fosse registrata successivamente al 30 aprile 2018, l’acquirente perderebbe il diritto alla detrazione della relativa IVA atteso che, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72 (modificato dal DL 50/2017), l’imposta può essere detratta al più tardi nella dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto (nel caso di specie, l’anno 2017). Nessuna preclusione si verificherebbe, invece, per la deduzione del costo (cfr. circ. n. 11/2017, § 6.5, ancorché con riferimento al precedente termine biennale entro cui operare la detrazione) in quanto la rilevanza reddituale è legata alla “data di registrazione dei documenti”.

Riprendendo il ragionamento proposto in Telefisco, si considera anche il caso in cui la fattura (relativa ad un’operazione del 2017) sia ricevuta successivamente al 30 aprile 2018.
In tale ipotesi, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, è comunque ammessa l’annotazione sul registro degli acquisti entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018).
Applicando quanto descritto dalle Entrate in occasione di Telefisco al caso di una fattura di acquisto riferita ad un’operazione 2017 che viene ricevuta dopo il 30 aprile 2018 e registrata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, le conclusioni sarebbero le seguenti:
- il diritto alla detrazione dell’IVA è esercitabile entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2018);
- la deducibilità del costo si verifica nell’anno 2019, vale a dire nel periodo in cui è registrata la fattura risultando ininfluente il momento in cui essa viene pagata.

Indicazioni anche per chi emette o riceve fatture fuori campo IVA

Ulteriori indicazioni sono state fornite per le imprese in contabilità semplificata che emettono o ricevono fatture fuori campo IVA, ai fini dei termini di registrazione delle medesime. Si tratta di quelle fatture che, non integrando né una cessione di beni (art. 2 del DPR 633/72) né una prestazione di servizi (art. 3 del DPR 633/72), non sarebbero soggette a registrazione ai fini dell’IVA.

Confermando quanto già indicato nella circolare n. 11/2017 (§ 6.3), occorre distinguere a seconda che il componente positivo o negativo di reddito, relativo alla fattura fuori campo IVA, concorra o meno alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa.

Nella prima ipotesi (il componente positivo o negativo segue il criterio di cassa), la registrazione nei registri IVA deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento, come definito dall’art. 9 del DL 69/89 e dall’art. 1 del DM 2 maggio 1989.
Nella seconda ipotesi (componenti che non seguono il regime di cassa, come nel caso degli ammortamenti o delle spese per il personale dipendente), la registrazione è effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici.

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