Semplificazione per le persone fisiche, per i professionisti e per le società, nonché snellimento della disciplina sui rimborsi e sulla fiscalità internazionale, sono alcune delle questioni affrontate. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere e poi tornerà all’esame del CdM per l’approvazione definitiva.
730 precompilato
L’operazione forse più pubblicizzata dell’intera manovra è quella dell’invio, a partire dal prossimo anno, della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate che verrà inviata ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni già in suo possesso (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio dalle banche per gli interessi versati sui mutui, o dalle assicurazioni per le spese sostenute per le polizze vita o, ancora, dagli enti previdenziali per i contributi versati) e i dati contenuti nei CUD rilasciati dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).
Il sistema dovrebbe essere affinato l’anno successivo essendo previsto che, appunto a partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie, ecc.).
Rimborsi d’imposta
Vengono riviste le procedure per ottenere i rimborsi e precisamente:
- rimborsi IVA: si eliminano gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (attualmente la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi basterà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso ed allegare alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- rimborsi dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale: per ottenere il rimborso da parte dell’agente della riscossione non c’è bisogno che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati;
- compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d’imposta: tutte le operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta saranno effettuate tramite modello F24.
Regimi opzionali per le società
Viene eliminata la comunicazione per fruire di alcuni regimi opzionali IRES tra cui la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnage tax.
Più precisamente si passa dall’attuale comunicazione preventiva a quella “a consuntivo” e cioè con l’indicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.
Black List e operazioni intracomunitarie
I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list saranno forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 euro il limite di esonero (attualmente fissato a 500 euro) entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Il contribuente sarà abilitato ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA, senza che l’Agenzia delle entrate, possa emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Altre semplificazioni
Si innalza il limite entro il quale è possibile detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario portandolo dagli attuali 25,82 euro a 50 euro;
Viene allineata la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro.
Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione stabilendo che non è necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (attualmente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro).
730 precompilato
L’operazione forse più pubblicizzata dell’intera manovra è quella dell’invio, a partire dal prossimo anno, della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate che verrà inviata ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni già in suo possesso (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio dalle banche per gli interessi versati sui mutui, o dalle assicurazioni per le spese sostenute per le polizze vita o, ancora, dagli enti previdenziali per i contributi versati) e i dati contenuti nei CUD rilasciati dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).
Il sistema dovrebbe essere affinato l’anno successivo essendo previsto che, appunto a partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie, ecc.).
Rimborsi d’imposta
Vengono riviste le procedure per ottenere i rimborsi e precisamente:
- rimborsi IVA: si eliminano gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (attualmente la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi basterà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso ed allegare alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- rimborsi dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale: per ottenere il rimborso da parte dell’agente della riscossione non c’è bisogno che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati;
- compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d’imposta: tutte le operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta saranno effettuate tramite modello F24.
Regimi opzionali per le società
Viene eliminata la comunicazione per fruire di alcuni regimi opzionali IRES tra cui la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnage tax.
Più precisamente si passa dall’attuale comunicazione preventiva a quella “a consuntivo” e cioè con l’indicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.
Black List e operazioni intracomunitarie
I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list saranno forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 euro il limite di esonero (attualmente fissato a 500 euro) entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Il contribuente sarà abilitato ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA, senza che l’Agenzia delle entrate, possa emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Altre semplificazioni
Si innalza il limite entro il quale è possibile detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario portandolo dagli attuali 25,82 euro a 50 euro;
Viene allineata la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro.
Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione stabilendo che non è necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (attualmente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro).