/ Alessandro BORGOGLIO Sabato, 31 dicembre 2016 Nel regime previgente, ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini di accertamento, era necessario che l’Ufficio inviasse alla Procura della Repubblica la notizia di reato (tributario) – presupposto per il citato raddoppio – prima dell’emissione e della notifica dell’avviso di accertamento. È questa l’importante conclusione raggiunta dalla C.T. Reg. di Milano, con le sentenze nn. 4821 e 4824/7/2016. Si ricorda che l’art. 37, commi 24 e 25 del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice ai fini rispettivamente delle imposte sui redditi e dell’IVA, aveva introdotto un nuovo comma in entrambi i predetti articoli, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/200...
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