/ Enrico ZANETTI 5-6 minuti Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni “edilizie” IRPEF e IRPEF/IRES spettanti a fronte di spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i soggetti beneficiari possono optare alternativamente: - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi; - per la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante. Come sottolineato anche dalla circ. Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 24 (§ 7), l’esercizio dell’opzione costituisce una “facoltà su base individuale” anche quando le spese sono sostenute da più soggetti, oppure quando sono sostenute “in quanto condomini” per il tramite del condominio che effettua gli interventi sulle parti comuni dell’edificio. In particolare: - nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo i...
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