Lo sgravio è pari al 3% con retribuzione pari o inferiore a 1.923 euro La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) all’art. 1 comma 281 dispone che l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (c.d. quota IVS) di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 in relazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sia del 2% in caso di retribuzione non eccedente i 2.692 euro e del 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Nell’iter parlamentare, infatti, è stata elevata la soglia reddituale – da 1.538 euro a 1.923 euro – per fruire dello sgravio in questione nella misura maggiorata di un punto percentuale pari, appunto, al 3% (si veda “Anche per il padre congedo parentale all’80% per un mese” del 21 dicembre 2022). Viene quindi est...
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