/ Alessandro BORGOGLIO Martedì, 30 agosto 2016 Non opera il raddoppio dei termini di accertamento nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, atteso che a questi non è imputabile alcuna responsabilità per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato – costituente presupposto per il raddoppio dei termini – ascrivibile esclusivamente al socio accomandatario, il quale detiene quel potere decisionale e di rappresentanza della società di cui, invece, è sprovvisto l’accomandante. È questo l’importante principio desumibile dalla sentenza n. 5637/2016 della C.T. Prov. di Milano. Si ricorda brevemente che l’ art. 37 , commi 24 e 25, del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice ai fini rispettivamente delle imposte sui redditi e dell’Iva, aveva introdotto un nuovo comma in en...
Notizie a portata di mouse direttamente dai Professionisti