/ Alfio CISSELLO Sabato, 29 luglio 2017 6-7 minuti Il ravvedimento «si cumula» con il dimezzamento della sanzione per i ritardi sino a 15 giorni L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 104 di ieri, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso in caso di tardiva trasmissione delle comunicazioni periodiche dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA (artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010). Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, sussiste l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture con cadenza semestrale per il 2017 e trimestrale per gli anni successivi. Il termine per la comunicazione è fissato al 18 settembre (per il primo semestre 2017) e al 28 febbraio 2018 (per il secondo semestre 2017). Per gli anni successivi, il termine sarà il 31 maggio (primo trimestre), il 16 settembre (secondo trimestre), il 30 novembre (terzo trimestre) e il 28 febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre). Dal punto di vista...
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